Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27137 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PERRINO Angel – Maria –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25798/2016 R.G. proposto da:

L.N.P., rappresentato e difeso dall’avv.to Paolo Puccioni, con domicilio eletto presso lo studio in Roma, via Alessandro Vessella, 30;

– ricorrente –

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1806/02/16, depositata in data 5/4/2016, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 aprile 2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

CONSIDERATO

che:

1. la CTR del Lazio accoglieva il gravame interposto dalla Agenzia delle entrate di Roma 1 avverso la sentenza della CTP di Roma di accoglimento del ricorso di L.N.P. contro l’avviso di accertamento n. ***** per Irpef ed accessori per l’anno 2007, con conseguente rettifica del maggior reddito;

2. avverso detta sentenza propone ricorso per cassazione il contribuente affidato a un motivo, cui replica l’agenzia delle entrate con controricorso.

RITENUTO

che:

3. con nota dat. 16 marzo 2018 la difesa erariale ha dato atto della comunicazione dell’agenzia delle entrate circa la regolare definizione della controversia da parte del contribuente con il pagamento a tal fine previsto ed ha chiesto di dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere con compensazione delle spese;

4. va pertanto dichiarato estinto il giudizio, con compensazione delle spese dell’intero giudizio tra le parti, trattandosi di definizione agevolata in pendenza di giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio con compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 16 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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