Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27139 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17203/2012 R.G. proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

Contro

Fallimento *****, in persona del curatore fallimentare, rappresentato e difeso dall’avv.to Valeria Sigona, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Francesco Stornello in Catania, via Grotte Bianche 17;

– intimato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 154/18/2011 del 19 maggio 2011, depositata il 23 maggio 2011, non notificata.

Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio 2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.

RILEVATO

Che:

– 1. A seguito di istanza di rimborso IVA presentata per gli anni di imposta 1994-1995 dalla curatela del fallimento della società ***** S.A.S., l’Amministrazione finanziaria, in conseguenza della mancata consegna della documentazione richiesta, procedeva all’emissione di avvisi di rettifica che venivano impugnati.

– 2. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso; la sentenza era riformata dalla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, che riteneva tardiva la notifica dell’avviso di rettifica. Osservava detta commissione che l’omesso invio della documentazione era stato accertato dopo 493 giorni dalla richiesta e, quindi, lo slittamento della rettifica non poteva superare detto periodo; al massimo, aggiunge, “anche applicando la nuova normativa”, il termine poteva slittare sino al giorno 8 maggio 2001.

– 3. L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con due motivi. L’intimata non ha svolto attività difensive.

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, secondo periodo, per aver la CTR ritenuto che il termine di decadenza posto dalla norma fosse decorso, nonostante l’impossibilità per l’amministrazione di decidere sull’istanza di rimborso, in conseguenza della mancata consegna della documentazione richiesta.

Con il secondo motivo, si denuncia omessa e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., 1 comma, n. 5, sulla considerazione dell’incomprensibilità dell’iter argomentativo attraverso cui i giudici di secondo grado sono giunti alla decisione adottata. In particolare, risultano non perspicui la frase “anche applicando la nuova normativa”, ed il riferimento alla data in cui si era realizzato l’omesso invio della documentazione richiesta.

2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro intima connessione sono fondati. Anche se la stringatezza della sentenza rende effettivamente oscuri i passaggi motivazionali indicati dall’amministrazione ricorrente, è assorbente considerazione che la sentenza ha fatto erronea applicazione della disciplina del differimento del termine per l’accertamento, di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 1, secondo periodo, che, nel testo all’epoca vigente, prevedeva: “Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell’art. 54 e nell’art. 55, comma 2, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Nel caso di richiesta di rimborso dell’eccedenza d’imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell’ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l’eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna” e riguardava proprio il termine per l’accertamento del diritto al rimborso e, quindi, per la verifica dei presupposti del diritto desumibili dal D.P.R. IVA, art. 30".

E’ conforme alla ratio della norma che il tempo necessario per questa integrazione non venga conteggiato al fine del compimento del termine decadenziale concesso alla Amministrazione per concludere il procedimento amministrativo. Infatti, l’Amministrazione si trova nella impossibilità di decidere per fatto imputabile al privato instante.

Quindi, la mancata risposta della società alla richiesta di documenti necessari per esaminare la richiesta di rimborso impedisce la decorrenza del termine per la rettifica delle dichiarazioni, irrilevante essendo la circostanza, valorizzata nella sentenza impugnata, secondo cui “l’omesso invio della documentazione è stato accertato dopo 493 giorni dalla richiesta”.

3. All’accoglimento del ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa alla CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, sezione staccata di Catania, anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 16 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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