LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15576/2014 R.G. proposto da:
D.A.R., rappresentata e difesa dall’avv.to Cesare Rizzo, elett. dom. presso l’avv. Giovanni Maria Giaquinto, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
Contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 133/25/2013 del 9 aprile 2013, depositata il 30 aprile 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio 2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.
1. Nei confronti di D.A.R. (di seguito, la contribuente) fu eseguita una verifica fiscale che portò alla notifica di due p.v.c. (rispettivamente, in data 30 giugno 2000 e 11 giugno 2001), con i quali veniva rettificata la dichiarazione Iva relativa all’anno 1998. L’Agenzia delle entrate (di seguito, l’Agenzia) procedeva a notificare un primo avviso di accertamento (in data 7 giugno 2002) e successivamente, sulla base di nuovi elementi asseritamente appresi successivamente, un secondo avviso (in data 17 ottobre 2002).
2. Il primo avviso fu impugnato dalla contribuente innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Foggia (CTP) che accolse il ricorso, con decisione (n. 62/08/2003) divenuta definitiva per mancata impugnazione.
3. Anche il secondo avviso fu impugnato. La CTP di Foggia accolse il ricorso della contribuente con sentenza n. 146/10/05; la sentenza fu impugnata dall’Agenzia e l’appello fu accolto dalla Commissione tributaria regionale (CTR).
4. La Corte di cassazione, adita dalla contribuente, con ordinanza n. 11213/2012 ha cassato la sentenza sul rilievo che “i Giudici di appello non danno contezza dell’iter decisionale seguito e degli elementi, in concreto, utilizzati per ritenere che nel caso i dati posti a base del nuovo avviso (n. ***** in base a pvc 30.06.2000) notificato il *****, di che trattasi, erano stati appresi successivamente alla notifica del primo accertamento (n. ***** in base a pvc dell’11.06.2001), avvenuta il *****”, e rinviato, anche sulle spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Puglia per un nuovo esame “anche alla luce del giudicato, formatosi nel giudizio seguito all’impugnazione del primo avviso, portato dalla sentenza della CTP di Foggia n. 62.08.2003, che risulta prodotta in giudizio in una alla certificazione della relativa definitività”.
5. Il giudizio è stato riassunto dalla contribuente. Con l’impugnata sentenza n. 133/23/13, depositata il 30 aprile 2015, la CTR ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia avverso la sentenza n. 146/10/05, compensando le spese processuali di tutti i gradi del giudizio “poichè ne ricorrono giustificati motivi”. I giudici del rinvio, a fondamento della decisione, rilevavano che il secondo accertamento, notificato in data 27/10/2002, era illegittimo per violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, in quanto gli elementi di prova utilizzati per la rettifica del primo accertamento erano già noti al momento della notifica del primo accertamento (7/6/2002).
6. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la contribuente per un unico motivo, illustrato da memoria ex art. 380 – bis 1 c.p.c., ed ha resistito l’Agenzia con controricorso e ricorso incidentale, articolato con un motivo.
1. Con l’unico motivo, la ricorrente principale deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. In sintesi, si contesta che i giudici del rinvio abbiano compensato le spese di tutti i gradi di giudizio “senza alcuna specificazione, o meglio, con una motivazione che definendo insufficiente o apparente è certamente generoso”.
2. Con il ricorso incidentale, l’Agenzia deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5. Premesso che la sentenza della CTP n. 62/08/03 non era passata in giudicato per acquiescenza dell’ufficio avendo la contribuente definito con condono la maggiore Iva accertata, afferma l’Ufficio di avere emesso, a norma del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 5, in forza delle segnalazioni della Guardia di Finanza, avvisi di rettifica di natura parziale, come si desumeva dalla menzione della norma e dalla lettura degli atti: “in tale modo era ancora aperta la possibilità di una ulteriore azione accertatrice ove fossero sorti nuovi elementi che facessero ritenere necessaria la rideterminazione globale del reddito dichiarato”.
3. Il ricorso incidentale dev’essere esaminato con priorità rispetto a quello del merito del ricorso principale, atteso che il suo eventuale accoglimento determinerebbe l’assorbimento delle capo delle spese. Il motivo è infondato. La CTR ha ritenuto illegittimo l’accertamento notificato in data 27.10.2012, in quanto la rettifica era avvenuta sulla base di elementi già noti all’Ufficio quando aveva notificato il primo accertamento. Tanto precisato, la sentenza ha fatto corretta applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 4, in quanto la norma consente di superare il principio dell’unicità e globalità dell’accertamento soltanto quando, a garanzia del contribuente, emerga che l’Amministrazione ha successivamente avuto conoscenza di altri elementi di fatto, nuovi rispetto a quelli posti a fondamento del primo avviso. La conoscenza sopravvenuta, rispetto all’atto precedente, delle circostanze su cui si fonda la rettifica integrativa costituisce, quindi, requisito di legittimità dell’atto, come implicitamente emerge dalla considerazione che la stessa norma richiede, a pena di nullità, che l’atto integrativo indichi i nuovi elementi di fatto e gli atti e i fatti attraverso i quali l’Ufficio ne ha avuto conoscenza, adempimento che evidentemente assolve anche alla funzione di consentire un controllo sulla posteriorità dei fatti sui quali l’Ufficio fonda una nuova pretesa (Cass. n. 16391 del 2002; Cass. n. 451 del 2002, con riferimento alla analoga norma posta, in tema di imposte sui redditi, dal D.P.R. n. 600 dei 1973, art. 43, comma 3). Nè può avere rilievo la circostanza che, nel caso di specie, il precedente atto di rettifica fosse parziale. La nozione di accertamento parziale non significa che l’oggetto sia limitato a singoli elementi nè che esso sia caratterizzato da provvisorietà rispetto a quello ordinario, ma soltanto, in base alla formula normativa usata, che l’imposizione qui appare fondata su segnalazioni provenienti da determinati fonti di conoscenza (soggetti esterni all’Ufficio finanziario procedente) nonchè implicitamente in grado, in forza di un c.d. automatismo argomentativo, di fornire, in base ad una verifica elementare, gli elementi di contenuto dell’atto (Cass. n. 26191/2018 (in materia di IIDD), 22793/2015, 21941 del 2007). Ne deriva che la locuzione che apre le disposizioni di cui al D.P.R. n. 600, art. 54 e poi art. 41 bis, che fa salva, in questi casi, l’ulteriore azione di accertamento nei termini di decadenza previsti, fa riferimento necessariamente a pretese dell’Ufficio che si basano su fonti diverse da quelle prese a base dall’accertamento parziale.
4. La doglianza della contribuente -evidentemente rivolta a censurare il regolamento delle spese ancorchè vi sia un improprio riferimento al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, – è fondata. In tema di spese giudiziali, nei giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della L. 28 dicembre 2005, n. 263, il giudice può procedere a compensazione parziale o totale tra le parti in mancanza di soccombenza reciproca solo se ricorrono “giusti motivi” esplicitamente indicati nella motivazione, atteso il tenore dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla della legge cit., art. 2, comma 1, lett. a). (Sez. 5, Sentenza n. 13460 del 27/07/2012, Rv. 623511 01). Nella sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto la commissione alla compensazione delle spese dei giudizi di merito e del primo giudizio di legittimità.
5. In conclusione il ricorso principale deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR della Puglia in diversa composizione per nuova motivazione sulle spese. Il giudice del rinvio liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità. Il ricorso incidentale va respinto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR della Puglia in diversa composizione per nuovo esame;
rigetta il ricorso incidentale.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019