LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MANZON Enrico – Presidente –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. NOVIK Adet T – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24453/2014 R.G. proposto da:
D.A.R., rappresentata e difesa dall’avv.to Cesare Rizzo, elett. dom. presso l’avv. Giovanni Maria Giaquinto, in Roma, via Sabotino n. 46, scale E, int. 3;
– ricorrente –
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentnza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 130/26/2013 del 10 giugno 2013, depositata il 12 luglio 2013, non notificata.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 16 maggio 2019 dal Consigliere Adet Toni Novik.
1. Nei confronti di D.A.R. (di seguito, la contribuente), l’Agenzia delle entrate (di seguito, l’Agenzia), a seguito di PVC della Guardia di Finanza, emetteva un avviso con cui, rettificando la dichiarazione presentata sia ai fini Iva che ai fini delle imposte dirette, accertava per l’anno 2001 un maggior reddito e un maggior volume d’affari.
L’accertamento fu impugnato dalla contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) che, con decisione n. 90/09/06, divenuta definitiva, determinava il maggior reddito in Euro 2186,94.
Nelle more della decisione, l’Agenzia iscriveva a ruolo, con la cartella n. *****, l’importo di Euro 13.483,65; la CTP accolse il ricorso della contribuente con sentenza n. 255/10/06, divenuta definitiva, annullando la cartella.
2. Con la cartella n. ***** l’Agenzia effettuò nuova iscrizione a ruolo per l’Iva e le sanzioni scaturite dall’accertamento, “nonostante per l’anno 2000 fosse stata prodotta istanza di definizione automatica e senza che fosse stata denegata la validità dell’istanza”.
La cartella fu impugnata dalla contribuente. La CTP di Foggia respinse il ricorso. La Commissione Tributaria Regionale (CTR) rigettò la tesi della contribuente, secondo cui, stante il riconosciuto regime del margine, l’Iva avrebbe dovuto essere determinata in Euro 437,09, pari al 20% del maggior reddito accertato (Euro 2186,94). Osservò, in proposito, detta commissione che la sentenza di primo grado (n. 90/09/06) aveva deliberato solo con riguardo al reddito, ma non anche per l’Iva, con la conseguenza che la pretesa dell’ufficio relativa a tale imposta non era più censurabile. Ritenne infine che la pretesa avrebbe dovuto essere decurtata di quanto già versato con l’istanza di definizione agevolata, rigettata dall’ufficio.
3. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione D.A.R. per un motivo ed ha resistito l’Agenzia con controricorso.
1. Con un unico motivo la ricorrente deduce ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio. In sintesi, si contesta la violazione dell’obbligo della motivazione dell’avviso di accertamento, imposto dalla L. n. 241 del 1990 e dalla L.n. 212 del 2000, art. 7 e che i giudici di appello “hanno deciso sulla base dell’affermazione apodittica dell’ente che ha sostenuto di aver liquidato IL DEBITO SCATURENTE DALL’ACCERTAMENTO ed alla decisione dei primi giudici ancorchè con il presente gravame sia stato dimostrato il contrario”.
La censura è inammissibile sotto plurimi aspetti.
1.1. In primo luogo, è inconferente il richiamo al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57, comma 3, atteso che nel testo del motivo non si rinviene nessuna contestazione in relazione a detta norma. Inoltre, si osserva che “il vizio di motivazione, denunciabile come motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, può concernere esclusivamente l’accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia, non anche l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche, giacchè – ove il giudice del merito abbia correttamente deciso le questioni di diritto sottoposte al suo esame, sia pure senza fornire alcuna motivazione o fornendo una motivazione inadeguata, illogica o contraddittoria – la Corte di cassazione, nell’esercizio del potere correttivo attribuitole dall’art. 384 c.p.c., comma 2, deve limitarsi a sostituire, integrare o emendare la motivazione della sentenza impugnata” (Cass., Sez. U, 25 novembre 2008, n. 28054; Cass. n. 5595 del 2003).
1.2. In secondo luogo, la contribuente incentra le sue doglianze sulle carenze motivazionali dell’atto impositivo e non sulla sentenza impugnata. Tanto premesso, è noto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, dal momento che il ricorso per cassazione non introduce una terza istanza di giudizio con la quale si può far valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi invece come un rimedio impugnatorio a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti, è onere della parte enunciare “i motivi specifici dell’impugnazione” indicando le censure relative alla/alle ratio/rationes decidendi su cui si fonda il rigetto del ricorso. Espressione del medesimo principio è Sez. 6T, n. 1479/2018, Rv. 646999-01, per cui l’motivi per i quali si chiede la cassazione della sentenza non possono essere affidati a deduzioni generali e ad affermazioni apodittiche, con le quali la parte non prenda concreta posizione, articolando specifiche censure esaminabili dal giudice di legittimità sulle singole conclusioni tratte dal giudice del merito in relazione alla fattispecie decisa: invero, il ricorrente – incidentale o principale che sia – ha l’onere di indicare con precisione gli asseriti errori contenuti nella sentenza impugnata, in quanto, per la natura di giudizio a critica vincolata propria del processo di cassazione, il singolo motivo assolve alla funzione condizionante il devolutum della sentenza impugnata, con la conseguenza che il requisito in esame non può ritenersi soddisfatto qualora il ricorso per cassazione (principale o incidentale) sia basato sul mero richiamo ai motivi di appello, perchè una tale modalità di formulazione del motivo rende impossibile individuare la critica mossa ad una parte ben identificabile del giudizio espresso nella sentenza impugnata, risultando assolutamente carente nella specificazione delle deficienze e degli errori asseritamente individuabili nella decisione.
2. Ciò posto, come già è stato rilevato sub 2 del “fatto”, la ratio decidendi della sentenza impugnata va individuata nell’affermazione secondo cui “la pretesa dell’ufficio con riguardo all’Iva risulta legittima e corretta e deve essere confermata, stante il passaggio in giudicato della sentenza che non è stata impugnata, come ben avrebbe dovuto e potuto dal contribuente per omessa pronuncia sul punto”. E’ evidente che la contribuente, con il motivo di ricorso, non formula alcuna specifica censura avverso detta ratio decidendi, mostrando così di assimilare in modo manifestamente erroneo il giudizio di legittimità ad un vero e proprio giudizio di merito.
3. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata alla rifusione del spese del presente giudizio che si liquidano in dispositivo; sussistono i presupposti per l’applicazione nei confronti della ricorrente del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate, in complessivi Euro 1.500, oltre alle spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quanto dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 maggio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019