LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25327-2018 R.G. proposto da:
C.B. SRL, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CATARCI, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.F., S.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIA 833, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA MACCHIA, che li rappresenta e difende;
– resistenti –
contro
B.G.M.;
– intimato –
per regolamento di competenza avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/07/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TOMMASO BASILE, che chiede dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO
che:
C.B. S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, nei confronti di L.F., S.R. e B.G.M. e avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma depositata in data 25 luglio 2018;
L.F. e S.R. hanno depositato un’unica scrittura difensiva;
B.G.M. non ha svolto attività difensiva in questa sede, il P.G. ha concluso chiedendo che questa Corte dichiari inammissibile il ricorso;
il Collegio ha disposto la redazione dell’ordinanza con motivazione semplificata.
RILEVATO
che:
C.B. S.r.l. propose opposizione di terzo avverso il rilascio azionato da L.F. e S.R. in danno di B.G.M. in relazione ad alcune unità immobiliari (una cantina e due box), site in Roma, in virtù dell’ordinanza n. 8555/2015 emessa dal Tribunale di Roma ex art. 702 – ter c.p.c., ed avanzò pure istanza di sospensione cautelare, avverso l’ordinanza di rigetto di tale istanza, emessa dal Tribunale di Roma il 18 maggio 2018 e resa nel procedimento R.G.E. 80161/2018, la predetta società propose reclamo ai sensi dell’art. 669 – terdecies c.p.c., pure rigettato dal Tribunale di Roma con l’ordinanza impugnata in questa sede (NRG 39689/2018);
con il ricorso per regolamento di competenza all’esame sostiene C.B. S.r.l. che l’ordinanza appena richiamata sarebbe errata per violazione dell’art. 615 c.p.c. e ss., nella parte in cui, ad avviso della ricorrente, il Giudice dell’esecuzione “dichiara l’improponibilità dell’opposizione e di fatto la propria incompetenza ritenendo invece la competenza del giudice ordinario ex art. 404 c.p.c.”;
in particolare, con l’ordinanza impugnata in questa sede, il Tribunale di Roma ha ritenuto la parte reclamante priva di interesse ad agire rispetto alla proposta opposizione in sede esecutiva; ha, inoltre, ritenuto improponibile la spiegata opposizione in quanto la C.B. S.r.l. si sarebbe dovuta avvalere del rimedio di cui all’art. 404 c.p.c. e non già di quello di cui all’art. 619 c.p.c. e ha rilevato, altresì, che le doglianze della reclamante avrebbero dovuto essere, comunque, disattese per mancanza dei presupposti legittimanti il fumus boni iuris;
considerato che:
questa Corte ha più volte affermato che l’ordinanza emessa dal Collegio in sede di reclamo avverso il provvedimento relativo alla sospensione del processo di esecuzione ha natura cautelare e provvisoria, non è dotata dei caratteri di definitività e decisorietà, in quanto suscettibile di ridiscussione nell’ambito del giudizio di opposizione, ed è perciò non impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione di cui all’art. 111 Cost. (Cass., ord., 22/10/2009, n. 22488; Cass., ord., 8/05/2010, n. 11243; Cass., ord., 26/10/2011, n. 22308; Cass., ord., 24 maggio 2013, n. 13039);
tale provvedimento, come non può considerarsi definitivo ai fini del merito, parimenti deve ritenersi privo dell’attitudine ad assumere rilievo decisorio sulla competenza (Cass., ord. 18/04/2014, n. 9035; Cass., ord., 24 maggio 2013, n. 13039; Cass., ord., 3/06/2013, n. 13976; Cass., ord., 19/07/2016, n. 14825; v. pure Cass., sez. un., ord., 19/10/2007, n. 21860);
alla luce di quanto sopra evidenziato, il proposto ricorso per regolamento di competenza è inammissibile, e tanto indipendentemente dal se la questione dell’esperibilità del rimedio dell’art. 404 anzichè di quello dell’art. 619 c.p.c. possa considerarsi riconducibile o meno ad una questione di competenza;
le spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza;
va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei resistenti, delle spese del presente procedimento, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 – quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 27 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019