LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19890/2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato VENTURA FRANCESCO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 181/15/2(117 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 15/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DeLLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato:
che la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della contribuente avverso un avviso di accertamento con cui l’Ufficio rettificava, per l’anno d’imposta 2006, i ricavi dichiarati dalla ricorrente per il suo esercizio di bar e tabacchi;
che la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello della contribuente sottolineando che, in base alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, l’avviso di accertamento non può essere emanato prima che siano trascorsi sessanta giorni dal rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo;
che l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre il contribuente si costituiva mediante controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione o falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in quanto l’art. 12, comma 7, cit. troverebbe applicazione solo agli accertamenti avvenuti a seguito di accessi, ispezioni e verifiche condotte materialmente presso i luoghi deputati all’esercizio dell’attività del contribuente non anche in ipotesi come nella specie – di accertamento “a tavolino”, ossia di attività istruttoria, di controllo e verifica che ivi non venga condotta ma che si svolga presso gli uffici della stessa Amministrazione finanziaria.
Considerato che, secondo questa Corte:
la L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, deve essere interpretato nel senso che il termine dilatorio di sessanta giorni per l’emanazione dell’avviso di accertamento decorre dal rilascio al contribuente, nei cui confronti sia stato effettuato un accesso, un’ispezione o una verifica nei locali destinati all’esercizio dell’attività, della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27623; Cass. 14 dicembre 2016, n. 25692);
il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non deve essere rispettato nell’ipotesi in cui, dopo la chiusura del processo verbale, l’ufficio proceda autonomamente ad ulteriori verifiche sulla base di una istruttoria interna, quale aggiuntiva ed autonoma attività rispetto all’accesso presso i locali del contribuente medesimo (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27732);
il termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, non opera nell’ipotesi di accertamenti cd. “a tavolino”, salvo che riguardino tributi “armonizzati” come l’IVA, ipotesi nella quale, tuttavia, il contribuente che faccia valere il mancato rispetto di detto termine è in ogni caso onerato di indicare, in concreto, le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo (Cass.19 aprile 2019, n. 11013; Cass. 29 ottobre 2018, n. 27420);
gli avvisi di accertamento emessi ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, per effetto del controllo delle dichiarazioni e della documentazione contabile del contribuente, non sono assoggettati al termine dilatorio previsto dalla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7, la cui applicazione postula lo svolgimento di accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali del contribuente, e non si estende all’ipotesi in cui la pretesa impositiva sia scaturita dall’esame di atti sottoposti all’Amministrazione finanziaria dallo stesso contribuente e da essa esaminati in ufficio (Cass. 9 ottobre 2014, n. 21391);
ritenuto che nella specie la CTR non si è attenuta ai suddetti principi in quanto ha considerato applicabile l’art. 12, comma 7 cit., pur in una ipotesi di verifica effettuata dall’Amministrazione finanziaria non presso i locali del contribuente ma “a tavolino”, ossia presso gli uffici dell’Amministrazione stessa, senza peraltro che il contribuente neppure abbia indicato le questioni che avrebbe potuto dedurre in sede di contraddittorio preventivo e quali pregiudizi in concreto avrebbe ricevuto dal mancato rispetto del suddetto termine;
ritenuto pertanto che il motivo è fondato e pertanto il ricorso dell’Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019