LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
Dott. SCORDAMAGLIA Irene – rel. Consigliere –
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –
Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 24876/2018 proposto da:
O.D., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Corradini Enrico, giusta procura allegata al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, *****, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 89/2018 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 10/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/06/2019 dal Dott. SCORDAMAGLIA IRENE.
FATTI DI CAUSA
1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza pubblicata il 10 gennaio 2018, ha rigettato l’appello proposto avverso l’ordinanza del Tribunale della stessa città del 18 ottobre 2016, che aveva respinto il ricorso presentato da O.D., dichiaratosi cittadino nigeriano proveniente dalla regione di Edo State, contro il provvedimento della Commissione territoriale di diniego della richiesta di protezione internazionale.
A motivo della decisione la Corte territoriale, dopo avere preliminarmente evidenziato l’inverosimiglianza e la contraddittorietà del racconto del richiedente in ordine alle vicende vissute e l’omessa indicazione di elementi atti a circostanziarle e a contestualizzarle, ha escluso la ricorrenza dei presupposti di tutte le misure tutorie invocate. In particolare, quanto alla protezione umanitaria (la sola oggetto dei motivi di ricorso per cassazione), ha osservato che l’incredibilità e l’irrilevanza delle circostanze allegate dallo straniero erano tali da escludere la serietà dei motivi che consentono di riconoscerla, non sussistendo, peraltro, la denunciata situazione di minaccia grave alla vita e alla persona derivante dalla violenza indiscriminata determinata da conflitto armato interno o internazionale.
2. Il ricorso per cassazione consta di un solo motivo, che denuncia:
I. il vizio di violazione di legge, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, avendo, la Corte territoriale, omesso di considerare che la protezione umanitaria può esser concessa anche in assenza di riscontro positivo quanto alla credibilità del richiedente e corredato il relativo diniego di una motivazione apparente, perchè priva di considerazione critica degli elementi addotti dalla difesa.
3. L’intimato Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Occorre prendere atto che i motivi di ricorso sottopongono allo scrutinio della Corte il tema della correttezza e della congruità della motivazione resa dalla Corte territoriale a corredo del diniego della richiesta protezione umanitaria in rapporto ai presupposti della misura di protezione di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e art. 19, il cui apprezzamento involge la considerazione di questioni di diritto che sono state rimesse al Primo Presidente di questa Corte per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite con ordinanza interlocutoria n. 11749 del 12 aprile 2010, depositata in data 3 maggio 2019.
2. Ne viene che, avuto riguardo al ruolo nomofilattico della Corte di cassazione e all’interesse alla salvaguardia della stabilità giurisprudenziale di cui all’art. 374 c.p.c., si impone il rinvio a nuovo ruolo della trattazione del ricorso.
P.Q.M.
Rinvia a nuovo ruolo in attesa della decisione delle Sezioni Unite.
Così deciso in Roma, il 14 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019