Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27174 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 28704/2018 proposto da:

M.F.M., elettivamente domiciliato in Trieste, via Cesare Battisti, n. 4, presso lo studio dell’avv. Andrea Diroma, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 21/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/09/2019 dal Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

La Corte:

CONSIDERATO

che M.F.M., cittadino *****, ha presentato ricorso avanti al Tribunale di Campobasso avverso il provvedimento della Commissione territoriale, di diniego della protezione internazionale e di diniego pure della protezione umanitaria;

che il Tribunale di Campobasso ha respinto il ricorso, con decreto depositato in data 21 agosto 2018;

che M.F.M., ha presentato ricorso per cassazione avverso tale decreto, articolandolo in quattro motivi;

che, in particolare, il quarto motivo del ricorso lamenta che il Tribunale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, non ha in alcun modo preso in considerazione, tra l’altro, l’elevato grado di integrazione personale e lavorativa raggiunta negli anni di permanenza nel territorio italiano;

che è pendente avanti alle Sezioni Unite di questa Corte la questione relativa all’eventuale applicazione della normativa introdotta dal D.L. n. 113 del 2018, come convertito con L. n. 132 del 2018, nei confronti delle posizioni il cui accertamento in giudizio era già in corso all’entrata in vigore della normativa medesima (con peculiare riferimento alle domande di protezione umanitaria);

che perciò il presente ricorso deve essere rinviato a nuovo ruolo in attesa della definizione della detta questione da parte delle Sezioni Unite.

P.Q.M.

rinvia la controversia a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 30 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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