Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27178 del 23/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24551-2018 proposto da:

ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 63, presso lo studio dell’avvocato DE MAIO BRUNELLA, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1655/13/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ESPOSITO ANTONIO FRANCESCO.

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 12 aprile 2018 la Commissione tributaria regionale della Lombardia confermava la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da S.C. contro intimazione di pagamento emessa a seguito della mancata impugnazione di avviso di accertamento. La CTR così testualmente motivava: “Per quanto concerne il difetto di notifica dell’avviso di accertamento, il Collegio condividendo le conclusioni in punto dei giudici di primo grado, ritiene irregolare la notifica dello stesso per i motivi indicati dai primi giudici, ai quali si riporta per relazione. Sotto tale profilo, poi, le argomentazioni formulate con l’appello appaiono inidonee a modificare le conclusioni dei giudici del grado precedente, risultando irregolare dal punto di vista formale la notifica dell’avviso. Di conseguenza, l’irregolarità dell’atto presupposto travolge anche l’intimazione di pagamento”.

Avverso la suddetta sentenza, con atto del 23 luglio 2018, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.

Resiste con controricorso il contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell’art.-380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale.

CONSIDERATO

Che:

Con unico mezzo l’Agenzia delle entrate denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 61 e 36, comma 1, n. 4, nonchè all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e art. 118 disp. att. c.p.c.

Il ricorso è fondato.

Questa Corte ha rilevato che “Nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta “per relationem” rispetto ad altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti “autosufficiente”, riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica. La sentenza è, invece, nulla, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, qualora si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento e non sia, pertanto, possibile individuare le ragioni poste a fondamento del dispositivo” (Cass. n. 107 del 2015). Si è inoltre osservato che “Deve considerarsi nulla la sentenza di appello motivata per relationem alla sentenza di primo grado, qualora la laconicità della motivazione non consenta di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello” (Cass. n. 22022 del 2017).

Appare opportuno, inoltre, rammentare che “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito” (Cass. n. 26134/2017; Cass. n. 1200/2016). In detto vizio di motivazione per relationem meramente apparente incorre, certamente, la decisione della CTR, che, a fronte dell’articolata proposizione dei motivi di gravame, riportati dalla ricorrente con riferimento alle statuizioni rese dalla sentenza impugnata, si è limitata a dichiarare di condividere le ragioni sulla base delle quali il primo giudice aveva ritenuto irregolare la notifica dell’atto di accertamento, affermando poi, del tutto genericamente, la inidoneità delle argomentazioni svolte con l’atto di appello a modificare le conclusioni cui era pervenuto il giudice di primo grado, non consentendo in tal modo di valutare se la condivisione della motivazione impugnata sia stata raggiunta attraverso l’esame e la valutazione dei motivi addotti a sostegno del gravame ritenuto infondato.

Alla stregua di tali considerazioni, idonee a superare i rilievi difensivi esposti dal controricorrente, il ricorso va dunque accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 ottobre 2019

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