Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27263 del 24/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 15481/2018 R.G. proposto da.

AVV. L.S.F., rappresentato e difeso dall’avv. Chessa Miglior Guido e dall’avv. Chessa Corrado, con domicilio eletto in Roma, Viale Portuense n. 104, presso De Angelis Antonia;

– ricorrente –

contro

TOURISTIKA GROUP S.R.O., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. Armillei Gianluca, con domicilio eletto in Roma, alla Via Archimede n. 97,

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari n. 309/2017, depositata in data 19.4.2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 23.5.2019 dal Consigliere Fortunato Giuseppe.

FATTI DI CAUSA

L’Avv. L.S.F. ha ottenuto il decreto ingiuntivo n. 554/1997, per il pagamento di Lire 59.915.000 a titolo di compensi professionali per le attività stragiudiziali svolte in favore della S. Basilio s.r.l. (oggi Touristika Sro) sulla base della lettera di incarico del 2.8.1994.

Il ricorrente si era obbligato a predisporre una convenzione urbanistica integrativa, da stipulare con il Comune di ***** per l’ultimazione della lottizzazione *****, specificamente riguardante “la proroga dei tempi di attuazione delle opere di urbanizzazione, delle relative garanzie fideiussorie e delle cessioni sugli standards su richiesta dell’amministrazione comunale, e delle opere di urbanizzazione secondaria, con valore delle opere residue pari a Lire 342.761.000”.

L’ingiunta ha spiegato opposizione, contestando la pretesa sia nell’an che nel quantum e, all’esito, il Tribunale ha revocato l’ingiunzione ed ha condannato l’opponente al pagamento di Euro. 7.392,25.

La Corte distrettuale, in riforma della pronuncia di primo grado, ha tuttavia respinto l’opposizione, assumendo come base di calcolo del compenso l’importo di Lire 3.000.000.000, quale valore complessivo della lottizzazione.

La pronuncia è stata cassata da questa Corte con sentenza n. 19406/2014 per difetto di motivazione e violazione di legge, poichè il giudice di appello non aveva “in alcun modo affrontato la questione posta circa la determinazione del valore dell’oggetto dell’incarico, essendosi limitata a considerare che la sola indicazione dell’importo di tre miliardi contenuta nell’oggetto della lettera d’incarico riguardasse il valore convenzionale attribuito all’oggetto del contratto, prescindendo da ogni ulteriore valutazione in ordine alla situazione nella quale si trovava la lottizzazione e al relativo iter, così da poter meglio definire quale fosse l’effettivo e specifico interesse della parte che conferiva l’incarico rispetto al risultato dello stesso. Nè alcuna motivazione la Corte territoriale ha fornito sul perchè il valore dell’incarico si dovesse ricavare dal solo richiamo effettuato nell’oggetto a tale importo, piuttosto che considerare che tale importo potesse servire alla maggiore specificazione (ed individuazione) della lottizzazione”.

Il giudice del rinvio ha respinto l’appello proposto dall’avv. L.S. ed ha confermato la sentenza di primo grado evidenziando che: a) la convenzione integrativa del 12.4.1995 – oggetto dell’attività svolta dal difensore – concerneva solo il completamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, mentre l’importo indicato nella convenzione era relativo all’intero valore della lottizzazione;

b) le spettanze del difensore dovevano essere calcolate sulla base dell’importo di Lire 342.761.000, risultante dalla somma di Lire 174.101.000, pari al valore residuo delle opere da realizzare, risultante dallo stato di consistenza redatto in data 3.5.1994, e di Lire 168.000.000, pari all’importo delle opere di urbanizzazione secondaria indicato nella suddetta convenzione, come confermato anche dall’importo della garanzia fideiussoria stipulata a garanzia dell’esecuzione dei lavori.

La cassazione di questa sentenza è chiesta dall’avv. L.S.F. sulla base di un unico motivo di ricorso, illustrato con memoria. La Touristika Sro ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2, e art. 394 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, sostenendo che la sentenza abbia omesso di valutare l’interesse perseguito dalla parte lottizzante ed il risultato ottenuto (consistente nell’accesso alle concessioni edilizie necessarie per la realizzazione dei consistenti volumi previsti dalla convenzione di urbanizzazione), avendo erroneamente assunto a base del calcolo del compenso il valore delle opere di urbanizzazione, che tuttavia costituivano un costo e non un vantaggio per la parte.

Si deduce che la pronuncia di legittimità si era limitata ad escludere che il valore di Lire 3.000.000.000, previsto dalla convenzione, potesse costituire l’unico criterio di cui tener conto ai fini del giudizio ma non anche che da esso potesse prescindersi.

2. Il motivo è infondato.

La sentenza di appello era stata cassata per vizi di motivazione e violazione di legge e, pertanto, il giudice del rinvio era tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa al fine di stabilire il valore dell’attività svolta, con l’unico limite del divieto di fondare la decisione sugli stessi elementi del provvedimento impugnato ritenuti illogici, eliminando le contraddizioni ed i difetti argomentativi riscontrati (Cass. 16660/2017; Cass. 12102/2014; Cass. 15692/2009).

Quindi, nello specifico, non era più consentito considerare esclusivamente l’importo indicato dalle parti quale valore dell’intera lottizzazione allo scopo di quantificare il compenso ed anzi il giudice del rinvio doveva conformarsi alla sentenza di legittimità e doveva tener conto della situazione nella quale si trovava la lottizzazione e 41 relativo iter, così da poter meglio definire quale fosse l’effettivo e specifico interesse della parte che conferiva l’incarico rispetto al risultato dello stesso.

La Corte d’appello ha tenuto conto dell’iter della lottizzazione proprio allo scopo di individuare l’interesse perseguito dalla resistente, conformandosi, in tal modo, alla pronuncia di legittimità, avendo rilevato che il ricorrente aveva predisposto la sola convenzione integrativa riguardante le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, osservando inoltre che le prime era già state oggetto di una precedente convenzione (sentenza pag. 5).

Ha inoltre considerato il valore indicato nella lettera di incarico, reputandolo, motivatamente, irrilevante, poichè quest’ultimo si riferiva all’intera lottizzazione, mentre il difensore era intervenuto in una fase in cui occorreva definire gli impegni dei lottizzanti riguardo alle sole opere effettivamente contemplate nella convenzione del 12.4.1995 predisposta dal professionista.

In definitiva la pronuncia non è incorsa nell’errore denunciato, poichè ha liquidato il compenso in applicazione dei criteri legali, apprezzando l’interesse perseguito dalla cliente in ossequio alle prescrizioni impartite dalla sentenza di legittimità.

Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese secondo soccombenza.

Si dà atto che sussistono le condizioni per dare atto che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari a Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4000,00 per compenso, oltre ad iva, cpa e rimborso forfettario delle spese generali, in misura del 15 %

Dà atto che sussistono le condizioni per dare atto che il ricorrente è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

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