LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 25203-2017 proposto da:
STUDIO COMMERCIALISTA DEI DOTTORI A.E. E I.R., in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO UGO TABY N. 19, presso il Sig. PIETRO PERNARELLA, rappresentato e difeso dall’Avvocato WALTER TAMMETTA;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3045/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 26/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL’ORFANO ANTONELLA.
RILEVATO
CHE:
A.E. e I.R., titolari dell’omonimo studio commercialista, propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 201/2016, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRAP 2011 sul presupposto della “omessa allegazione delle delega alla sottoscrizione dell’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 42, da cui conseguiva la nullità dell’atto impugnato”;
l’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
CONSIDERATO
CHE:
1 la parte ricorrente ha depositato domanda di definizione agevolata della controversia pendente ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, documentando altresì il pagamento ivi prescritto;
2. sussistono i presupposti previsti da tale disposizione legislativa, trattandosi di controversia attribuita alla giurisdizione speciale tributaria della quale è parte l’Agenzia delle Entrate, che è stata radicata prima del 24 ottobre 2018 nonchè pendente a quella data, e che non rientra tra quelle escluse dal comma 5 della disposizione legislativa medesima
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 conv. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 10 luglio 2019.
Depositato in cancelleria il 24 ottobre 2019