Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27374 del 24/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19241-2018 proposto da:

SOGEAT SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato STEFANO PETTORINO;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI LACCO AMENO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GABI 8, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ESPOSITO, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO MANGIA;

– controricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE *****, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2821/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 27/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI PIERPAOLO.

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 2821/7/18 depositata in data 27 marzo 2018 la Commissione tributaria regionale della Campania accoglieva l’appello proposto dal Comune di Lacco Ameno avverso la sentenza n. 16386/12/16 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che aveva accolto il ricorso della contribuente relativo alla cartella di pagamento IMU 2007-2011, processo in cui era parte anche l’Agente della riscossione;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo due motivi. Il Comune di Lacco Ameno e l’Agente della riscossione resistono con controricorso.

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso dedotta dal Comune in sede di controricorso per violazione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 6, dal momento che il ricorso ha seppure succintamente – esposto gli essenziali fatti di causa e del processo nelle prime due pagine (ad es. “(…) la Sogeat srl impugnava la cartella di pagamento n. (…)”) ed è autosufficiente, in riferimento al richiamo ad atti e documenti (ad es. “L’odierno ricorrente ha eccepito l’inesistenza della notifica della cartella (…) sia con il primo motivo di ricorso, a pagina 1, del procedimento di primo grado iscritto al n. (…)”);

– Con il primo motivo di ricorso – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 -, la contribuente lamenta la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla censura di inesistenza della notifica della cartella esattoriale a mezzo posta elettronica certificata in quanto priva di firma digitale;

– Il motivo, non è inammissibile, come pure dedotto dal Comune, ed è fondato. Va rammentato che “L’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello, e, in genere, su una domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, integra violazione dell’art. 112 c.p.c., che deve essere fatta valere esclusivamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, che consente alla parte di chiedere – e al giudice di legittimità di effettuare l’esame degli atti del giudizio di merito, nonchè, specificamente, dell’atto di appello (Cass. n. 22759 del 27/10/2014, Cass. n. 6835 del 16/3/2017). Ne consegue che l’omessa pronuncia determina nullità della sentenza.” (Cass., Sez. 5, n. 10036 del 24/04/2018);

– Orbene, vanno scrutinati e disattesi i profili di inammissibilità del mezzo dedotti dal Comune in quanto la deduzione di giudicato interno (II.I e II.II controricorso) non coglie nel segno: non è autosufficiente l’eccezione, dal momento che nel passaggio riportato a pag.8 del controricorso non è certo si parli di una statuizione della CTP sulla notifica della cartella e non degli atti prodromici, mentre la sentenza della CTR non dà in alcun modo conto di una pronuncia espressa della CTP sulla questione della notifica della cartella. Inoltre, le due ulteriori deduzioni (II.III e ILIV controricorso) circa gli effetti dell’eventuale irritualità della notifica della cartella sulla pretesa impositiva e circa la necessità o meno del disconoscimento di conformità in relazione alla notifica pec, sono statuizioni sulla fondatezza o meno del motivo che non modificano la necessità di scrutinare se la CTR si sia pronunciata sulla questione o meno, essendo stata riproposta;

– Orbene dalla lettura della succinta parte motiva della sentenza impugnata non si evince alcuna statuizione sulla questione e, pertanto sussiste la denunziata omessa pronuncia, da cui discende, assorbito il secondo motivo – con il quale pure si deduce la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza dal diritto di riscossione dell’imposta -, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per il regolamento delle spese di lite.

PQM

La Corte:

accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Campania, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472