Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27463 del 28/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. VALITUTTO Antonio – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31011-2018 proposto da:

D.M.B., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSIA BERTICELLI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO ***** COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO/NOVARA;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAMPESE EDUARDO.

FATTI DI CAUSA

1. Con decreto del 12 settembre 2018, il Tribunale di Torino ha respinto la domanda di D.M.B., nativo del Senegal, volta al riconoscimento della protezione internazionale o di quella umanitaria.

1.1. In estrema sintesi, quel tribunale, senza fissare l’udienza di comparizione delle parti invocata dal ricorrente, e giudicate non credibili le sue dichiarazioni, ritenne che i motivi addotti da lui a sostegno delle sue richieste non ne consentivano l’accoglimento.

2. Avverso il descritto decreto, D.M.B. ricorre per cassazione affidandosi a quattro motivi. Il Ministero dell’Interno è rimasto solo intimato.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia “violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, lett. a) e c), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Si ascrive al tribunale torinese di avere omesso di fissare l’udienza di comparizione delle parti obbligatoriamente prevista dalla legge, nonostante la espressa, corrispondente istanza del ricorrente motivata dalla necessità di una sua nuova audizione a fronte dei nuovi elementi di fatto offerti e precedentemente non esposti innanzi alla Commissione territoriale;

1.1. Il secondo motivo deduce “omessa valutazione della minore età del richiedente e, comunque, omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, censurandosi il decreto impugnato nella parte in cui, nel valutare la credibilità del richiedente, non aveva tenuto conto della sua giovane età;

1.2. Il terzo motivo prospetta “violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. t), in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, criticandosi la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato al ricorrente la protezione sussidiaria assumendo che la regione di sua provenienza non fosse interessata da una situazione di violenza indiscriminata da conflitto armato;

1.3. Il quarto motivo lamenta “violazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o, comunque, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”, criticandosi il predetto decreto nella parte in cui gli aveva negato il riconoscimento della protezione umanitaria.

2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente fondato, avendo questa Corte già avuto ripetutamente modo di affermare che, nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice deve necessariamente fissare l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, per violazione del principio del contraddittorio Cass. n. 17717 del 2018; Cass. n. 24100 del 2018; Cass. n. 27780 del 2018; Cass. n. 33142 del 2018; Cass. n. 1008 del 2019; Cass. n. 3244 del 2019; Cass. n. 3248 del 2019; Cass. 4122 del 2019; Cass. n. 5345 del 2019).

2.1. Peraltro, Cass. n. 32029 del 2018 ha precisato che l’appena riportato principio è immediatamente efficace ed applicabile fin dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, come modificato dal D.L. n. 13 del 2017, non influendo su tale immediatezza operativa la vacatio legis riguardante l’obbligo di videoregistrazione delle dichiarazioni rese dal richiedente alla Commissione territoriale. Tale interpretazione è resa evidente delle intenzioni del legislatore che ha previsto l’udienza quale elemento centrale del procedimento giudiziale, necessaria ogniqualvolta non sia documentato il colloquio con il richiedente in tutti i suoi risvolti, inclusi quelli non verbali, anche in ragione della natura camerale non partecipata della fase giurisdizionale.

2.2. Il tribunale torinese, dunque, ha errato nell’omettere la fissazione dell’udienza in mancanza della videoregistrazione, malgrado la corrispondente istanza dell’odierno ricorrente.

3. Va, pertanto, accolto il suddetto motivo, con evidente assorbimento degli altri, e, cassato il decreto impugnato, la causa va rinviata al Tribunale di Torino in diversa composizione, che provvederà a decidere sul ricorso all’esito della fissazione dell’udienza, statuendo, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiarandone assorbiti gli altri; cassa la decisione impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia al Tribunale di Torino, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 10 settembre 2019.

Depositato in cancelleria il 28 ottobre 2019

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