Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.27492 del 28/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 28567/2015 proposto da:

R.I., elettivamente domiciliato in Roma, Via Stoppani N. 1, presso lo studio dell’avvocato Carmelo Barreca, rappresentato e difeso dall’avvocato Silvio Motta;

– ricorrente –

contro

M.G., M.M., elettivamente domiciliati in Roma, Viale Parioli 2, presso lo studio dell’avvocato Ivan Randazzo, rappresentati e difesi dall’avvocato Silvana Grasso Barone;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1559/2014 della Corte d’appello di Catania, depositata il 24/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25/09/2019 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

RILEVATO

che:

– il presente giudizio di legittimità trae origine dal ricorso notificato il 27/11/2015 da R.I. nei confronti di M.M., M.G. quali eredi di M.R., avverso la sentenza della Corte d’appello di Catania che aveva rigettato l’impugnazione della pronuncia del Tribunale di Catania;

– il tribunale catanese aveva accolto la domanda ex art. 2932 c.c., proposta dal promissario acquirente M.R., condizionandola al versamento del residuo prezzo di Euro 185.000,00 come stipulato con il promittente venditore R., al contempo rigettando, per mancanza di forma scritta ad substantiam, la domanda riconvenzionale del convenuto di accertamento dell’ulteriore somma dovuta di Euro 50.671,00 per le opere extracontratto;

– la corte territoriale respingeva la prospettazione dedotta dall’appellante che qualificava le opera extracontratto di cui chiedeva il pagamento come oggetto di contratto di appalto accessorio al preliminare, in qunato incompatibile;

– con riguardo alla domanda riconvenzionale il giudice d’appello riteneva che le spese anticipate dal promittente venditore come previsto dall’art. 9 del contratto (e riguardanti spese per prese generali delle utenze e di catastazione pro quota a carico del promissario acquirente) fossero nuove e pertanto inammissibile la relativa domanda;

– la cassazione della pronuncia della corte territoriale è chiesta dal R. sulla base di due motivi, illustrati anche da memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c., cui resistono con controricorso M.G. e M..

CONSIDERATO

che:

– va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’inibitoria proposta dal ricorrente ex art. 373 c.p.c., dovendo essa essere proposta al giudice che ha emesso la pronuncia cui si riferisce e non il giudice di legittimità;

– con il primo motivo il ricorrente denuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, rispettivamente la violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 163 c.p.c., comma 3, nonchè l’omessa pronuncia su una domanda già formulata in primo grado e l’omesso esame di un fatto decisive, per avere ritenuto nuova la domanda sulle spese espressamente previste dall’art. 9 del contratto;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la contraddittorietà della motivazione con cui è stata ritenuta la novità della domanda riconvenzionale per la parte relativa alle spese espressamente previste dall’art. 9 del contratto, di cui vi sarebbe traccia solo nella diffida stragiudiziale;

– i due motivi che hanno ad oggetto la medesima statuizione vanno trattati congiuntamente;

– trattandosi di denuncia di error in procedendo ed all’esito dell’esame degli atti processuali, osserva il collegio che il R. nella comparsa di costituzione e risposta aveva formulato la domanda riconvenzionale limitandosi a chiedere la condanna dell’attore ( M.R.O.) “al pagamento a titolo di penale della somma del 20% ***** oltre le spese extra affrontate dal convenuto per le modifiche commisisionate dall’attore, pari ad Euro 50.671,00” (cfr. pag. 14 e 15 della comparsa di costituzione);

– non ricorre pertanto il dedotto vizio di omessa pronunzia su domanda formulata sin dal primo grado;

– neppure è ravvisabile il vizio motivazionale nei limiti in cui è ora possibile dedurlo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel cui ambito non rientra la censura di contraddittorietà nei termini, peraltro, generici in cui è stata articolata;

– l’esito sfavorevole di entrambi i motivi giustifica, in applicazione della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in Euro 4500,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre 15% per rimborso spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 25 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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