Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27540 del 28/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19866/2015 proposto da:

T.S., in proprio ed in qualità di titolare della impresa individuale “*****”, elettivamente domiciliato in Roma, Via Giuseppe Palumbo n. 26, presso lo studio dell’avvocato Gaeta Pietro, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Fallimento *****;

– intimato –

contro

P.R., D.G., F.S., C.U., M.M., Cu.An., D.L.V., elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Vitelleschi n. 26, presso lo studio dell’avvocato Spadaro Salvatore, rappresentati e difesi dall’avvocato Ragozini Francescopaolo, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 144/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 03/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 26/09/2019 dal Cons. Dott. VELLA PAOLA.

RILEVATO

che:

– la Corte d’appello di Napoli ha rigettato il reclamo L. Fall., ex art. 18, proposto da T.S. avverso la sentenza del 29/01/2105 con cui il Tribunale di Napoli Nord ha dichiarato il fallimento della *****, impresa individuale cancellata dal registro delle imprese in data 02/09/2014, in accoglimento del ricorso presentato da sette ex dipendenti;

– avverso detta decisione il T. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui gli originari ricorrenti hanno resistito con controricorso;

– successivamente, il difensore dei controricorrenti ha depositato atto di transazione stipulato tra le parti in data 13/09/2017, a seguito della chiusura del fallimento per concordato fallimentare, recante l’impegno del T. a rinunciare al ricorso per cassazione;

– in data 11/09/2019 sono intervenuti l’atto di rinuncia del ricorrente, con compensazione delle spese di lite, e l’atto di accettazione del difensore dei controricorrenti, munito di procura speciale.

CONSIDERATO

che:

– sussistono i presupposti per l’estinzione del giudizio a spese compensate, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c.;

– non va invece disposto il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, poichè, trattandosi di meccanismo sanzionatorio volto a scoraggiare le impugnazioni dilatorie o pretestuose, esso non è applicabile alle ipotesi di inammissibilità sopravvenuta (ex multis Cass. nn. 13636/15, 3542/2017, 15996/2018).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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