LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FERRO Massimo – Presidente –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1403/2017 proposto da:
Avv. P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sè medesimo;
– ricorrente –
contro
Fallimento della ***** S.n.c. ***** e di S.M., S.T. e S.F. in proprio, in persona del curatore pro tempore, Dott. V.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via G.P. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’Avv. Ambrosini Stefano, rappresenti e difesi dall’Avv. Iozzo Fabio, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 02/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2019 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.
RILEVATO
che:
l’avv. P.G. ha proposto ricorso per cassazione, in cinque motivi, contro il decreto del tribunale di Torino che ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della ***** s.n.c. ***** e dei soci illimitatamente responsabili S.M., T. e F.;
la curatela ha replicato con controricorso e successiva memoria.
CONSIDERATO
che:
la controversia ha per oggetto la pretesa dell’avv. P. di essere ammesso al passivo per l’importo di Euro 80.000,00, oltre Iva e c.p.a., a titolo di diritti e onorari relativi a una pluralità di prestazioni professionali, giudiziali e non, poste in essere in favore dei falliti;
il tribunale ha respinto l’opposizione confermando che la pretesa non poteva considerarsi provata, attesa la completa eterogeneità e multiformità delle prestazioni asserite, l’inesistenza di documentati accordi sui corrispettivi, il diverso grado di esecuzione delle prestazioni e l’esistenza di distinte revoche di incarichi, l’enunciazione di criteri per lo più forfetari nell’individuazione dei compensi, l’esistenza di pagamenti già effettuati;
il ricorrente denunzia nell’ordine:
(i) col primo motivo, la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., poichè il tribunale avrebbe travisato i fatti e le domande;
il motivo è inammissibile per genericità e perchè implicante un tentativo di revisione del giudizio di fatto, nella specie ampiamente motivato;
(ii) col secondo motivo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1362,1366 e 2233 c.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 19 e 22 e della tabella relativa all’attività stragiudiziale, essendo stati prodotti documenti rilevanti ai fini della prova della suddetta attività e del mandato afferente;
il motivo è inammissibile poichè, come l’altro, postula un tentativo di revisione del giudizio di fatto;
(iii) col terzo motivo, la violazione dell’art. 2049 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, in ordine alla valutazione di non inerenza alla massa delle pretese relative alle difese penali;
il motivo è inammissibile poichè il tribunale ha comunque considerato non provata la pretesa, essendo mancata la produzione di specifiche parcelle a essa attinenti;
(iv) col quarto mezzo, la violazione della L. Fall., art. 148, nel riferimento del tribunale all’essere stati, i S., dichiarati falliti personalmente in esito al fallimento di altra società;
il motivo è inammissibile per la stessa ragione appena detta: il tribunale ha comunque considerato non provata la pretesa in difetto della produzione di specifiche parcelle a essa attinenti;
(v) col quinto motivo, l’omesso esame di fatto decisivo relativamente alla valutazione del tribunale in ordine alla voce forfetaria per contratti e per altre prestazioni indicate come “varie”;
il motivo è inammissibile perchè generico; invero – nell’ottica di Cass. Sez. U n. 8053-14 – non risulta specificato alcun fatto storico che il tribunale avrebbe omesso di considerare;
le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019