Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27551 del 28/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FERRO Massimo – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1403/2017 proposto da:

Avv. P.G., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso da sè medesimo;

– ricorrente –

contro

Fallimento della ***** S.n.c. ***** e di S.M., S.T. e S.F. in proprio, in persona del curatore pro tempore, Dott. V.A., elettivamente domiciliati in Roma, Via G.P. da Palestrina n. 19, presso lo studio dell’Avv. Ambrosini Stefano, rappresenti e difesi dall’Avv. Iozzo Fabio, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso il decreto del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 02/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 09/10/2019 dal Cons. Dott. FRANCESCO TERRUSI.

RILEVATO

che:

l’avv. P.G. ha proposto ricorso per cassazione, in cinque motivi, contro il decreto del tribunale di Torino che ne ha respinto l’opposizione allo stato passivo del fallimento della ***** s.n.c. ***** e dei soci illimitatamente responsabili S.M., T. e F.;

la curatela ha replicato con controricorso e successiva memoria.

CONSIDERATO

che:

la controversia ha per oggetto la pretesa dell’avv. P. di essere ammesso al passivo per l’importo di Euro 80.000,00, oltre Iva e c.p.a., a titolo di diritti e onorari relativi a una pluralità di prestazioni professionali, giudiziali e non, poste in essere in favore dei falliti;

il tribunale ha respinto l’opposizione confermando che la pretesa non poteva considerarsi provata, attesa la completa eterogeneità e multiformità delle prestazioni asserite, l’inesistenza di documentati accordi sui corrispettivi, il diverso grado di esecuzione delle prestazioni e l’esistenza di distinte revoche di incarichi, l’enunciazione di criteri per lo più forfetari nell’individuazione dei compensi, l’esistenza di pagamenti già effettuati;

il ricorrente denunzia nell’ordine:

(i) col primo motivo, la violazione degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., poichè il tribunale avrebbe travisato i fatti e le domande;

il motivo è inammissibile per genericità e perchè implicante un tentativo di revisione del giudizio di fatto, nella specie ampiamente motivato;

(ii) col secondo motivo, la violazione dell’art. 115 c.p.c., artt. 1362,1366 e 2233 c.c., D.M. n. 55 del 2014, artt. 19 e 22 e della tabella relativa all’attività stragiudiziale, essendo stati prodotti documenti rilevanti ai fini della prova della suddetta attività e del mandato afferente;

il motivo è inammissibile poichè, come l’altro, postula un tentativo di revisione del giudizio di fatto;

(iii) col terzo motivo, la violazione dell’art. 2049 c.c. e l’omesso esame di fatto decisivo, in ordine alla valutazione di non inerenza alla massa delle pretese relative alle difese penali;

il motivo è inammissibile poichè il tribunale ha comunque considerato non provata la pretesa, essendo mancata la produzione di specifiche parcelle a essa attinenti;

(iv) col quarto mezzo, la violazione della L. Fall., art. 148, nel riferimento del tribunale all’essere stati, i S., dichiarati falliti personalmente in esito al fallimento di altra società;

il motivo è inammissibile per la stessa ragione appena detta: il tribunale ha comunque considerato non provata la pretesa in difetto della produzione di specifiche parcelle a essa attinenti;

(v) col quinto motivo, l’omesso esame di fatto decisivo relativamente alla valutazione del tribunale in ordine alla voce forfetaria per contratti e per altre prestazioni indicate come “varie”;

il motivo è inammissibile perchè generico; invero – nell’ottica di Cass. Sez. U n. 8053-14 – non risulta specificato alcun fatto storico che il tribunale avrebbe omesso di considerare;

le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00, per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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