LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –
Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10436-2018 proposto da:
A.IN.P.O. SOC. AGR. COOP A R.L., in persona del presidente del consiglio di amministrazione, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNG.RE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUIDO UBERTO TEDESCHI;
– ricorrente –
contro
CIRIO DEL MONTE ITALIA SPA AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO DEL RINASCIMENTO, 11, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE SANTONI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 341/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DOLMETTA ALDO ANGELO.
FATTO E DIRITTO
1.- Con citazione del giugno 2008, l’Amministrazione Straordinaria della s.p.a. Cirio Del Monte ha convenuto avanti al Tribunale di Roma l’A.In.P.O. soc. agr. coop. a r.l. per sentire revocare una serie di pagamenti intervenuti nell’ambito del c.d. periodo sospetto (come definito dal regime vigente all’epoca dei fatti), e snodatisi tra il settembre del 2002 e il maggio del 2003.
La sentenza n. 9053/10 del 26 aprile 2010 del Tribunale di Roma ha respinto la domanda.
2.- Interposta impugnazione da parte della Procedura, la Corte di Appello di Roma la ha poi accolta, con sentenza pubblicata il 17 gennaio 2018, venendo così a revocare i pagamenti in questione.
In proposito, la Corte territoriale ha osservato, tra l’altro, che “le numerose notizie di stampa, i cui articoli sono stati prodotti sin dalla citazione, risalgono all’agosto del 2002 e si dipanano per quasi tutto l’anno”; che “tali notizie, pubblicate sui principali quotidiani nazionali, anche economici, danno ampio risalto alla imponente crisi finanziaria delle imprese definite “Gruppo Cirio”; che dette notizie di stampa, pur “non equiparabili a documenti contabili”, comunque “hanno descritto il grave stato di sofferenza delle imprese del Gruppo Cirio”: “da tali notizie era dato arguire che tutte le società appartenenti al gruppo, nessuna esclusa, si dibattessero in una condizione di dissesto e di difficoltà economica e finanziaria”. Ha altresì aggiunto la Corte romana che la conoscenza dell’insolvenza risultava altresì comprovata dalla “circostanza del ritardo di alcuni pagamenti” (come oscillante dai due ai cinque mesi): “all’interno di un rapporto di fornitura di prodotti ortofrutticoli (pomodori), che vengono destinati alla trasformazione industriale e beneficiano di contribuzione pubblica che prevede tra l’altro l’osservanza di rigidi contenuti per la stipula dei contratti di fornitura anche in termini di consegna e corrispettivi pagamenti, il ritardo in alcuni pagamenti identifica circostanza assolutamente rilevante”.
3.- Avverso tale sentenza è insorta l’A.IN. P.O., che ha presentato ricorso con un motivo di cassazione.
Ha resistito l’Amministrazione straordinaria, depositando controricorso.
Entrambe le parti hanno anche depositato memoria.
4.- Il motivo di ricorso denunzia, in rubrica, “omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti – vizio di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5) – in riferimento alla L. Fall., art. 67, comma 2”.
Nel concreto del suo svolgimento, il ricorso in primo luogo considera in termini critici il significato probatorio assegnabile, per il tema della scientia, alle notizie di stampa (ricorso, p. 10 ss.). Di poi riscontra che “la conoscenza dello stato di insolvenza del terzo contraente deve essere effettiva” (p. 12 ss.) e assume che la Corte di Roma ha “volutamente ignorato tutte le (altre) circostanze, che fanno escludere la conoscenza dello stato di insolvenza della Cirio del Monte in capo alla soc. A.IN. P.O.” (p. 15 ss.).
Segue l’esame del bilancio della Cirio Del Monte Italia s.p.a. al 31,12,2001, che viene definito di contenuto “non univoco” e di cui si assume che “la conoscenza dello stesso non poteva essere pretesa dalla convenuta” (p. 18). Si aggiunge, poi, che “complessivamente le voci dei “debiti” risultano fortemente ridimensionati rispetto alla precedente gestione (da 880,64 e 677,82 mMI/E) e che complessivamente i numeri della Cirio non mostrano affatto una società irrimediabilmente compromessa” (p. 21).
Segue inoltre il rilievo che “gli stessi Commissari della A.S, nella loro relazione… evidenziano che le cause del dissesto, lungi dall’essere dipendente da una inefficienza produttiva della Cirio Del Monte s.p.a…. nel vero apparivano frutto di una insolvenza di quei “crediti infragruppo” che la società in bonis riportava in bilancio” (p. 21 s.).
Segue infine il rilievo che la regolamentazione pubblicistica del “mercato del pomodoro per uso trasformazione industriale”, di cui al D.M. 26 aprile 2001 e al D.M. 4 luglio 2002, prevede che “nella procedura atta a verificare i requisiti che l’azienda di trasformazione” deve dar prova di possedere, “onde essere ricompresa nell’elenco dei “trasformatori” ammessi”, vi è “l’attestazione di adeguate garanzie sul piano finanziario ai fini del rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e nazionale”. Perciò – conclude il motivo – “risulta provata la consapevolezza di una affidabilità commerciale della Cirio Del Monte s.p.a.”.
5.- Il ricorso non merita di essere accolto.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, richiama la sussistenza di un “fatto storico” che – pur essendo stato regolarmente introdotto nell’ambito processuale e pure manifestandosi decisivo per le sorti del medesimo – non è stato preso in considerazione dal giudice del merito.
Ora, nessuno dei “fatti” indicati dal ricorrente mostra di possedere i requisiti appena richiamati.
Non certo le notizie di stampa, che fondano anzi, nella motivazione impugnata, il giudizio di sussistenza della scientia. Nè il bilancio dell’esercizio chiuso al dicembre 2001, i cui contenuti sono ritenuti dallo stesso ricorrente “non univoci”. Nè la relazione del Commissari che, secondo la stessa prospettazione del ricorrente, si limita a discorrere delle “cause del dissesto”, senza metterne in discussione la sussistenza. Nessun valore esonerativo dalla soggezione all’istituto della revocatoria fallimentare può essere assegnato, poi, alla normativa pubblicistica relativa al mercato di trasformazione del pomodoro. Regolamentazione pubblicistica del mercato del pomodoro e regolamentazione pubblicistica dell’insolvenza delle imprese commerciali riguardano, in effetti, settori e funzioni normativi del tutto distinti. Del resto, nella specie i pagamenti dovuti dall’azienda trasformatrice avevano cumulato ritardi più che significativi, raggiungendo anche la dimensione di cinque mesi (il ricorso definisce “trascurabile” la misura di simile ritardo, senza peraltro curarsi di esplicitare le ragioni a sostegno di una simile valutazione).
6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e si liquidano in dispositivo.
PQM
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella somma di Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi), oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo quanto stabilito dalla norma dell’art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 4 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019