Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27559 del 28/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCIOTTI Lucio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19695-2018 proposto da:

CASALE DI C.P. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RIBOTY 32, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI SALVATORE ANTONIO, rappresentata e difesa dagli avvocati CESTRA MARIA ANTONIETTA, LAURETTI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 19708-2018 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RIBOTY 32, presso lo studio dell’avvocato NAPOLI SALVATORE ANTONIO, rappresentato e difeso dagli avvocati CESTRA MARIA ANTONIETTA, LAURETTI GIUSEPPE;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso le sentenze n. 7909/19/2017 e n. 7910/19/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO SEZIONE DISTACCATA di LATINA, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CASTORINA ROSARIA MARIA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;

Con sentenza n. 7909/19/2017, depositata il 20.12.2017 non notificata, la CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da Casale di C.P. & C. s.a.s., su controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento con il quale era stata contestata come oggettivamente inesistente la cessione di beni documentata da fattura che avrebbe avuto unicamente lo scopo di giustificare la mancata disponibilità, in capo alla verificata, delle giacenze di magazzino e accertati maggiori ricavi non dichiarati ai fini delle imposte dirette ed IVA.

Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Con sentenza n. 7910/19/2017, depositata il 20.12.2017 non notificata, la CTR del Lazio accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Latina che aveva accolto il ricorso proposto da M.M., quale socio di Casale di C.P. & C. s.a.s., su controversia avente ad oggetto un avviso di accertamento con il quale erano stati accertati maggiori ricavi non dichiarati ai fini delle imposte dirette e Iva in relazione al reddito da partecipazione, conseguente all’accertamento effettuato nei confronti della società.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

Va preliminarmente disposta la riunione al presente procedimento del ricorso recante n. 19708/2018 proposto dal socio M.M.. Pende davanti la CTP di Latina il ricorso proposto dalla socia C.P..

I giudizi riuniti devono essere dichiarati nulli.

Trova applicazione, nella specie, il principio di unitarietà dell’accertamento su cui si basa la rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei soci delle stesse, con automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, con la conseguenza che il ricorso tributario proposto da uno dei soci, o dalla società, riguarda inscindibilmente sia la società che i soci, i quali tutti debbono perciò essere parti del procedimento, non potendo la relativa controversia essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; e ciò per la ragione che essa non attiene ad una singola posizione debitoria, ma alla comune fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato (Cass. n. 20075 del 2014). In questi casi, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l’integrazione del contraddittorio ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile – anche d’ufficio – in ogni stato e grado del procedimento (Cass. Sez. Un., n. 14815 del 2008; conf., ex multis, Cass., sent. n. 1047 del 2013, n. 13073 e n. 23096 del 2012). Pertanto, ove in sede di legittimità venga rilevata una violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal collegio di primo grado (che avrebbe dovuto disporre immediatamente l’integrazione del contraddittorio, ovvero riunire i processi in ipotesi separatamente instaurati dai litisconsorti necessari), nè dal collegio d’appello (che avrebbe dovuto rimettere la causa al primo giudice, ai fini dell’integrazione del contraddittorio con tutti i soci della società contribuente, in modo da assicurare un processo unitario per tutti i soggetti interessati), deve disporsi, anche d’ufficio, l’annullamento delle pronunce emesse a contraddittorio non integro, con rinvio della causa al primo giudice, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3 (Cass., Sez. Un., n. 3678 del 2009; Cass. 1472/2018; Cass. n. 12547 e n. 7212 del 2015, n. 18127 del 2013, n. 5063 del 2010, n. 138825 del 2007).

Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio e le sentenze impugnate devono essere cassate, con rinvio al giudice di primo grado. ex art. 383 c.p.c., comma 3, che provvederà a rinnovare il giudizio di merito a contraddittorio integro e a regolamentare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi n. ri 19695/2018 e 19708/2018; dichiara nullo il giudizio; cassa le sentenze impugnate con rinvio alla CTP di Latina anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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