Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27564 del 28/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15343-2018 proposto da:

R.P., nella qualità di genitore esercente la potestà

genitoriale sul figlio minore R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 2, presso lo studio dell’avvocato DIEGO GRIMALDI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ILARIA QUARTIERI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 80078750587, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati NICOLA VALENTE, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA;

– resistente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di FIRENZE, depositato il 29/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO RIVERSO.

CONSIDERATO

CHE:

il Tribunale di Firenze, con decreto n. 2550/2018, provvedeva ad omologare l’assenza del requisito sanitario relativo alla prestazione assistenziale (indennità di frequenza) oggetto del procedimento ed a liquidare le spese processuali in favore dell’INPS in complessivi 1040,00 tenuto conto ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4, della natura della controversia, della contenuta difficoltà dell’accertamento e della riduzione ai sensi dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., attesa la difesa da parte del funzionario oltre al 15% per spese generali, Iva e cpa.

Contro il decreto ha proposto ricorso per cassazione R.P. in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale sul figlio minore A.; l’INPS è rimasto intimato.

RITENUTO

CHE:

1.- con l’unico motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3: errore nell’applicazione del D.M. n. 55 del 2014, per la liquidazione delle spese di soccombenza a carico di parte ricorrente con il decreto di rigetto. Errore nel richiamo all’art. 152 bis disp. att. c.p.c., atteso che all’Inps convenuto nel giudizio di ATP non spetta la liquidazione di diritti e onorari di causa calcolati in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 155 del 2014, il quale regolamento disciplina la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e non può essere applicato in via analogica al funzionario-dipendente che avvocato non è; inoltre l’art. 152 bis disp. att. c.p.c., richiamato nel decreto, è stato inserito nel codice di procedura civile dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, e riguarda specificamente le spese di soccombenza, da liquidarsi in favore delle pubbliche amministrazioni, anche se difese da un proprio funzionario, unicamente nelle controversie relative ai rapporti di lavoro con i loro dipendenti, come risulta dall’esplicito richiamo all’art. 417 bis c.p.c.; la norma quindi non può trovare applicazione in via analogica in fattispecie diverse, secondo il criterio di specialità; i funzionari dell’Inps infatti si costituiscono in giudizio nell’ambito del procedimento di cui all’art. 445 bis c.p.c., non già ai sensi dell’art. 417 bis c.p.c. – circostanza che legittimerebbe appunto l’applicazione dell’art. 152 bis cit., bensì ai sensi del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 10, comma 6, così come modificato dal D.L. n. 78 del 2009, art. 20, convertito in L. n. 102 del 2009.

2.- il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati;

la questione dell’applicabilità del disposto dell’art. 152 bis disp. att. c.p.c., alle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità in cui, come nel caso di specie, vi sia difesa diretta dell’INPS ai sensi del D.L. n. 203 del 2005 cit., art. 10, comma 6 – già oggetto di ordinanze interlocutorie nn. 12142, 16855, 27268, 23434, 28813 del 2018 resa da questa sezione – è stata di recente decisa dalla quarta sezione di questa Corte di cassazione con la sentenza n. 9878 del 9.4.2019; la quale ha affermato che l’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dalla L. n. 183 del 2011, art. 4, comma 42, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417-bis c.p.c., richiamato all’interno della norma processuale, ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’Inps si avvalga della difesa diretta D.L. n. 203 del 2005, ex art. 10, comma 6, conv., con modif., dalla L. n. 248 del 2005, “in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti”; ha osservato in proposito la Corte che quanto “alla ricostruzione sistematica delle disposizioni rilevanti in materia, va rilevato che l’art. 152 bis disp. att. c.p.c., è collocato all’interno del Capo V, intitolato alle “Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza ed assistenza” ed è rubricato, genericamente, “Liquidazione di spese processuali”. Tali dati, relativi alla sede della disposizione in commento ed all’oggetto indicato in rubrica, paiono significativi della volontà di ricondurre ad un unico paradigma la regolamentazione del regime delle spese all’interno dell’area delle controversie affidate alla competenza del giudice del lavoro, dell’assistenza e della previdenza; ciò anche in considerazione del fatto che la previsione di liquidare le spese dell’amministrazione vittoriosa nei giudizi di cui all’art. 417 bis c.p.c., nei termini ora previsti dall’art. 152 bis disp. att. c.p.c., pur inizialmente presente nello schema di decreto legislativo dell’articolo cit., approvato dal Governo in via provvisoria, fu espunta dal testo definitivo”.

3.- sulla scorta di tale pronunciamento le censure relative all’applicazione dell’art. 152 bis c.p.c., alle spese per ATP devono ritenersi infondate.

4.- Deve, nondimeno, rilevarsi che la liquidazione delle spese operata dal giudice di primo grado non risulti conforme alla giurisprudenza di questa Corte (v. tra le tante ord. nn. 16793/2019, 16652/2019) in materia di quantificazione delle spese processuali nelle cause di ATP secondo la quale, relativamente alla fase di istruzione preventiva, le spese ammontano in Euro 911 (risultanti dalla somma di Euro 270,00 per studio della controversia, Euro 337,50 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 303,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, dovendosi ridurre le prime due del 50% e la terza del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4).

Dal predetto importo complessivo va poi detratto l’ulteriore importo pari al 20% ai sensi del citato art. 152 bis c.p.c.; da cui risulta che la somma da porre a carico dell’odierno ricorrente, relativa alle spese processuali per il giudizio di ATP, ammonta a complessivi Euro 729.

5.-. Pertanto, il ricorso va rigettato in relazione all’art. 152 bis c.p.c., e va accolto in parte qua per la violazione del D.M. n. 55 del 2014. Segue quindi la cassazione della sentenza nella parte relativa alla determinazione delle spese, fermo restando il resto.

6.- L’esito del giudizio, connotato da reciproca soccombenza, giustifica la compensazione delle spese del giudizio di legittimità.

7.- Non sussitono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente.

PQM

accoglie il ricorso in parte qua, cassa la sentenza impugnata in relazione alla determinazione delle spese e decidendo nel merito riliquida le spese processuali dovute all’INPS in complessivi Euro 729, oltre al 15% di spese generali ed accessori di legge.

Compensa le spese processuali del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 4 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019

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