LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 31256-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPINA RIZZA;
– controricorrente –
contro
S.C.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3672/4/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 25/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA LA TORRE.
RITENUTO
che:
L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione da parte di S.C. di cartella di pagamento per IRPEF e IVA, anno 2002, emessa a seguito di controllo formale per omesso pagamento delle imposte dichiarate, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, confermando la decisione di primo grado. La CTR ha rilevato “l’illegittimità dell’atto impugnato per aver presentato -il contribuente- istanza di adesione al condono L. n. 289 del 2012, ex art. 9, e pagato il dovuto”.
Riscossione Sicilia S.p.a. si costituisce con controricorso. S.C. è rimasta intimata.
Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR ritenuto erroneamente precluso ogni accertamento tributario per effetto della presentazione della domanda di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 9, in relazione a controllo automatizzato D.P.R. n. 600, ex art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, attività non ricadente nell’ambito della norma citata.
CONSIDERATO
che:
con riferimento al concetto di lite pendente L. n. 289 del 2002, ex art. 16, questa Corte ha qualificato come liquidatoria e non impositiva l’attività di liquidazione, di cui alla cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, giustificando il diniego di definizione della lite pendente da parte dell’Ufficio, e non applicabile la L. n. 289 del 2002, art. 16, alle controversie riguardanti la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi delle norme citate (per IIDD e IVA) con cui il Fisco richiede il pagamento dei pagamenti omessi e relative sanzioni, trattandosi di mero riscontro formale dell’omissione, senza alcuna autonomia e discrezionalità da parte dell’Amministrazione (Cass. n. 1571/2015 e giur. ivi richiamata).
In particolare è stato affermato che la “…disposizione della L. n. 289 del 2002, immutata la natura sostanziale delle liquidazioni predette e riproposte tipologie di dichiarazioni integrative analoghe a quelle previste con la L. n. 413 del 1991, ha previsto (art. 9) l’espressa salvezza delle medesime in relazione al condono tombale (cfr. Cass. 1438/2013, Cass. 12360 del 07/06/2011). Ciò in quanto ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9, comma 9, la definizione automatica per gli anni pregressi (di cui al comma 1) rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione, facendo, tuttavia, salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis. Ne è stata dedotta la conseguenza che la detta definizione non può incidere sulla liquidazione D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 36-bis e art. 54 bis e su quanto ad essi collegato (cfr. Cass. n. 11334/2016; Cass. ordinanze n. 14344 del 08/ 06/2017 e n. 1410 del 19/01/2017; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 28064 del 02/11/2018; Cass. n. 14333/18).
Tuttavia si dà atto di giurisprudenza di apparente segno contrario, che, evidenziando che, quando la cartella di pagamento notificata ai sensi delle norme indicate costituisce il primo atto impositivo, essendo impugnabile non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva (trattandosi del primo e unico atto con cui la pretesa fiscale viene comunicata al contribuente), la relativa controversia rientra nel concetto di lite pendente (Cass. 32132/2018; 23269/2018), con conseguente accesso del contribuente al condono.
Non sussistono pertanto i presupposti ex art. 375 c.p.c.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla sezione quinta.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2019