LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10910-2018 proposto da:
B.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell’avvocato STEFANO DI MEO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PATRIZIA TOVAZZI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, *****;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4113/45/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO, depositata il 16/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RAFFAELE CAPOZZI.
RILEVATO
che la contribuente B.S. propone ricorso per cassazione avverso una sentenza della CTR della Lombardia di accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate contro una decisione della CTP di Milano, favorevole alla contribuente avverso un avviso accertamento IRPEF 2008, emesso a seguito di un accertamento divenuto definitivo a carico della s.r.l. “CIS PLAST”, di cui la contribuente era socia al 18,50%.
CONSIDERATO
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale la contribuente lamenta la nullità del procedimento e della sentenza che lo aveva definito (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), per nullità od inesistenza della notifica dell’appello nei suoi confronti, siccome avvenuta in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, art. 38, comma 3, e art. 53, comma 2, e relative disposizioni di rinvio;
che, invero, dall’esame della sentenza della CTR impugnata emergeva che nessun rilievo era stato dato alla mancata costituzione in giudizio di essa contribuente e nessuna verifica era stata compiuta circa la regolare notifica dell’appello, avvenuta a mezzo posta; invero l’Agenzia appellante non aveva prodotto l’avviso di ricevimento della raccomandata inviata, con conseguente inesistenza giuridica della notificazione, eseguita a mezzo del servizio postale;
che l’Agenzia delle entrate non si è costituita;
che il motivo di ricorso è fondato;
che dall’esame del processo verbale del giudizio svoltosi in pubblica udienza innanzi alla CTR della Lombardia il 4 luglio 2016 emerge che nessuno era comparso per la contribuente;
che, all’atto di appello proposto dall’Agenzia delle entrate innanzi alla CTR della Lombardia, notificato a mezzo posta, non risulta allegata copia dell’avviso di ricevimento, attestante l’avvenuta ricezione dell’atto da parte della contribuente B.S. presso il suo difensore domiciliatario, Dott. Gianluca PANIZZA con studio in Milano, via Carducci n. 32, essendo stata allegata unicamente un avviso delle poste italiane, dal quale emergeva che la contribuente destinataria era “sconosciuta”;
che, pertanto, poichè la contribuente non si è costituita nel giudizio di appello, con conseguente inapplicabilità della sanatoria prevista dall’art. 156 c.p.c., l’avviso di ricevimento, nella specie non rinvenuto, costituiva elemento indispensabile per ritenere perfezionata la notifica e costituito il regolare contraddittorio (cfr. Cass. n. 22932 del 2014);
che, pertanto, il motivo di ricorso in esame va accolto;
che l’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla CTR della Lombardia in diversa composizione per il riesame del merito della controversia, nonchè per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla CTR della Lombardia in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019