Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27692 del 29/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11471/2016 proposto da:

C.M.T. – Compagnia Manifatture Tessili S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via di San Nicola da Tolentino n. 67, presso lo studio dell’avvocato Parlatore Stefano, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Floridia Giorgio, Floridia Raffaella, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Camomilla S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via F. Confalonieri n. 5, presso lo studio dell’avvocato Coglitore Emanuele, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati Girardi Andrea, Marinelli Marino, Mussi Matteo, giuste procure in calce al controricorso e in calce alla memoria di nomina di nuovo difensore;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4168/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 30/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/10/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA;

lette le conclusioni scritte del P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO LUCIO che ha chiesto il rigetto dei ricorsi riuniti (rg.n. 23133/15).

RITENUTO

CHE:

– la ricorrente C.M.T. – Compagnia Manifatture Tessili S.r.l. ha richiesto la trattazione della controversia in pubblica udienza;

– le questioni dibattute si connotano per novità e per complessità e ciò rende opportuno lo svolgimento del contraddittorio tra le parti anche in forma orale.

CONSIDERATO

CHE:

– la trattazione della causa va rimessa alla pubblica udienza.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472