Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27773 del 30/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15791-2018 proposto da:

E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO ALIPERTA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;

– intimato –

avverso il decreto n. RG. 189/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.

RILEVATO

che:

E.O. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Torino, di rigetto della domanda tesa a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.

CONSIDERATO

che:

sia il primo motivo che il secondo motivo si limitano a enunciare una “errata valutazione” del tribunale “circa l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato” e “circa l’insussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario in capo al ricorrente”;

in concreto però non è prospettato nessun vizio della decisione, corrispondente ai paradigmi di cui all’art. 360 c.p.c.; a fronte della decisione negativa del tribunale le doglianze si concretizzano in mere e generiche affermazioni di esistenza dei presupposti delle misure richiamate, in sintonia con la sollecitazione al riesame dei profili di fatto ai quale la domanda era associata; il che esula – notoriamente – dai confini del giudizio di legittimità; il ricorso è dunque inammissibile;

le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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