LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15791-2018 proposto da:
E.O., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ALFONSO ALIPERTA;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE;
– intimato –
avverso il decreto n. RG. 189/2018 del TRIBUNALE di TORINO, depositato il 12/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO.
RILEVATO
che:
E.O. ha proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale di Torino, di rigetto della domanda tesa a ottenere il riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
il ministero dell’Interno ha replicato con controricorso.
CONSIDERATO
che:
sia il primo motivo che il secondo motivo si limitano a enunciare una “errata valutazione” del tribunale “circa l’insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato” e “circa l’insussistenza dei gravi motivi di carattere umanitario in capo al ricorrente”;
in concreto però non è prospettato nessun vizio della decisione, corrispondente ai paradigmi di cui all’art. 360 c.p.c.; a fronte della decisione negativa del tribunale le doglianze si concretizzano in mere e generiche affermazioni di esistenza dei presupposti delle misure richiamate, in sintonia con la sollecitazione al riesame dei profili di fatto ai quale la domanda era associata; il che esula – notoriamente – dai confini del giudizio di legittimità; il ricorso è dunque inammissibile;
le spese seguono la soccombenza.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese processuali, che liquida in 2.100,00 EUR oltre le spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 25 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019