Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.27779 del 30/10/2019

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 497-2018 proposto da:

S.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANBATTISTA VICO 1, presso lo studio dell’avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSIMO CARDARELLI, MARINO MARINELLI;

– ricorrente –

contro

T.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CELIMONTANA 38, presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIORGIO ROSANELLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 249/2017 della CORTE D’APPELLO di TRENTO, depositata il 03/10/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

– che è stato proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Trento n. 249 del 3 ottobre 2017 la quale, in parziale riforma della decisione di primo grado – che ha pronunziato la separazione dei coniugi, ha addebitato all’odierno ricorrente la causa della separazione ed ha assunto i provvedimenti patrimoniali – ha disposto che le spese straordinarie per i figli siano concordate tra i coniugi ove di importo superiore ad Euro 200,00;

– che si difende con controricorso l’intimata;

– che il ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso con firma per accettazione della controparte.

RITENUTO

– che il giudizio va dichiarato estinto, ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., per essere intervenuta la rinuncia al medesimo (cfr. Cass., sez. un., ord. 25 marzo 2013, n. 7378; Cass., ord. 26 febbraio 2015, n. 3971; 5 maggio 2011, n. 9857; 15 ottobre 2009, n. 21894);

– che le parti hanno concordato la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, onde nulla va disposto al riguardo (art. 391 c.p.c., comma 4).

P.Q.M.

La Corte dichiara il giudizio estinto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472