Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.27811 del 30/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 2571/2014 proposto da:

Edera srl rappresentata e difesa dall’avv.to D. D’Arrigo con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P. Ramadori in Roma via M. Prestinari n. 13.

– ricorrente –

contro

L’Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Lombardia sez. distaccata di Brescia n. 141/63/2013 depositata il 04/06/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella camera di consiglio del 11/04/2019;

RILEVATO

La società EDERA srl aveva proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia sez. di Brescia n. 141/63/13 depositata il 04/06/2013, in relazione all’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate di Bergamo che aveva ritenuto di rilevare un maggior rendimento per la vendita di fabbricati e terreni e per aver emesso fattura per operazioni inesistenti Ne era derivata la richiesta dell’ufficio di pagamento di maggiore imposte a titolo di IRES,IRAP e IVA per l’anno 2005.

Aveva resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Nel corso del giudizio è pervenuta richiesta di estinzione da parte dell’Avvocatura erariale in quanto il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 20l7, art. 11 provvedendo al pagamento previsto per il perfezionamento della procedura, come risulta dalla allegata nota della Direzione provinciale di Bergamo dell’Agenzia delle Entrate.

Considerato

che nulla osta.

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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