LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. MARULLI Marco – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26873/2018 proposto da:
O.M., domiciliato in Roma, P.zza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Elisabetta Udassi, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
Avverso il decreto n. 1334/2018 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositato il 01/08/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/07/2019 dal cons. Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
CHE:
O.M., nato in Nigeria, con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 impugnava dinanzi il Tribunale di Cagliari, con esito sfavorevole, il provvedimento di diniego della protezione internazionale adottato dalla Commissione Territoriale.
Il Tribunale ha ritenuto non credibile il racconto del richiedente in merito alla fuga dal Paese seguita all’aggressione subita da parte di tre persone armate ed al timore di essere ucciso, come già era accaduto alla madre adottiva ed al fratello per questioni ereditarie perchè i fatti narrati erano risalenti e non era ipotizzabile che, in assenza di iniziative volte a recuperare i presunti beni ereditari, il richiedente, che non si era rivolto alle autorità statali, realmente corresse rischi per la sua vita.
Ha quindi escluso la riconoscibilità della protezione sussidiaria ed umanitaria.
Quanto alla prima ha osservato che dal sito *****, che riportava tutti gli episodi di violenza in Africa, non emergeva una situazione di conflitto armato di tale intensità da esporre il richiedente a pericoli gravi, in particolar modo nel Delta State; e che anche le informazioni acquisite dalle C.O.I. più aggiornate conducevano ad escludere una situazione di pericolo, in particolar modo nella zona di provenienza.
Quanto alla seconda ha ritenuto che non vi erano elementi per ritenere che il richiedente, una volta tornato in Nigeria, potesse trovarsi nelle condizioni di essere vittima dell’ondata epidemica di meningite” riferita; ancora ha escluso che ricorresse una situazione di vulnerabilità individualizzata per motivi di salute.
Avverso detta sentenza il richiedente propone ricorso per cassazione, articolato in tre motivi.
Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO
CHE:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2008, artt. 3, 7 e 8, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè la violazione dei contratti o accordi collettivi nazionali di lavoro.
Il motivo è inammissibile perchè sostanzialmente critica la statuizione del Tribunale circa la non credibilità, sollecitandone una diversa valutazione senza che la censura sia proposta come vizio motivazionale (Cass. n. 3340 del 05/02/2019), nè illustri fatti il cui esame sarebbe stato omesso.
2. Con il secondo motivo si denuncia la nullità della sentenza per difetto di motivazione; l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio.
La censura è inammissibile perchè risulta fuori centro, laddove denuncia il mancato esame delle condizioni socio/politiche del Paese, sulle quali il Tribunale si è soffermato con statuizioni che il ricorrente vorrebbe sovvertire, sollecitando un improprio ed riesame del merito.
3. Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 14 e 16, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.
Il motivo si limita a riproporre il contenuto normativo delle disposizioni invocate, contestando la decisione, senza tuttavia formulare una critica su passaggi motivazionali specifici e senza illustrare i fatti il cui esame sarebbe stato omesso.
4. Infine, va disattesa l’istanza di sospensiva perchè questa Corte è incompetente ad esaminarla, in quanto tale potere non le è attribuito dalla legge.
5. In conclusione il ricorso va rigettato. Non si provvede sulle spese stante l’assenza di attività difensiva della controparte.
Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.
PQM
Rigetta il ricorso;
Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019