Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.27936 del 30/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20015/2018 proposto da:

E.S., domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato Cristina Martini, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale di Verona Sede Distaccata Padova;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1461/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 25/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/07/2019 dal cons. Dott. LUCIA TRIA.

RITENUTO

CHE:

1. la Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 1461 del 25 maggio 2018, rigetta l’appello del cittadino nigeriano E.S. avverso l’ordinanza del locale Tribunale di rigetto dell’opposizione dell’interessato avverso il provvedimento con il quale la competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva, a sua volta, rigettato la sua domanda di protezione internazionale escludendo altresì la sussistenza dei presupposti per la protezione complementare (umanitaria);

2. E.S. ha domandato la cassazione della suddetta sentenza per tre motivi.

CONSIDERATO

CHE:

1. con atto in data 2 maggio 2019, sottoscritto dal difensore avv. Cristina Martini, il sig. E.S. ha rinunciato al ricorso, per essergli stato rilasciato, in data 3 aprile 2019, permesso di soggiorno per valore civile;

2. che, pertanto, sussistono le condizioni per la dichiarazione di estinzione del giudizio;

3. in mancanza di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese processuali;

4. neppure opera il raddoppio del contributo unificato, in quanto il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in quanto esso non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.

PQM

La Corte dichiara estinto il presente giudizio di cassazione per rinuncia. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima civile, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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