LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12319-2018 proposto da:
C.A., C.R., entrambi titolari e legali rappresentanti dello Studio C. – Studio Associato di Consulenza Aziendale Tributaria, elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ALESSANDRO JENI;
– ricorrenti –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE e del TERRITORIO, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4386/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di PALERMO, depositata l’08/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CONTI ROBERTO GIOVANNI.
FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE Rilevato che:
1) La CTR Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza resa dal giudice di primo grado, dichiarava soggetto ad Irap il reddito riveniente dall’attività di componente del collegio sindacale per l’anno d’imposta 2011, rigettando così integralmente il ricorso proposto dallo Studio associato Consiglio avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso del detto tributo. Secondo il giudice di merito la parte ricorrente non aveva fornito alcuna prova circa la riferibilità delle attività di sindaco ai singoli componenti dello studio, risultando tali attività fatturate al medesimo studio nè emergendo fatture dello studio ai singoli professionisti;
2) Lo studio associato ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, al quale ha resistito l’Agenzia delle entrate con controricorso.
Visto la memoria della parte ricorrente;
Considerato che non ricorrono i presupposti per la decisione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c..
P.Q.M.
La Corte rinvia gli atti alla Sezione V. Così deciso in Roma, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019