LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 21973-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
NORD AGRARIA SOCIETA’ AGRICOLA A R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato VITO ROMANIELLO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 49/6/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 10/01/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI PRISCOLI LORENZO.
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la società contribuente impugnava l’avviso di liquidazione per il recupero a tassazione delle agevolazioni per gli imprenditori agricoli professionali;
la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, rilevando che la predetta società aveva tra gli amministratori un coltivatore diretto titolare della qualifica IAP e che lo stesso al dibattimento presentava un certificato che comprovava tale qualifica;
la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate affermando che la presentazione tardiva della certificazione avrebbe effetto retroattivo;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre il contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell’udienza depositava memoria con la quale chiedeva la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 2, commi 4 e 4 bis nonchè della L. n. 604 del 1954, artt. 2,3,4 e 5 in quanto per ottenere l’agevolazione fiscale occorre presentare, entro tre nani dal rogito dell’atto, la certificazione attestante i requisiti previsti dalla legge (certificazione che attesti la qualifica di imprenditore agricolo professionale);
ritenuto che ai sensi dell’art. 6 cit. citato nei fatti di causa, commi 1 e 10 occorre, per ottenere la suddetta sospensione, che vi sia una apposita richiesta nei termini di legge, che la controversia sia attribuita alla giurisdizione tributaria, che l’Agenzia delle entrate ne sia parte, che tale controversia abbia ad oggetto atti impositivi pendenti in ogni stato e grado del giudizio compreso quello in Cassazione, che il contribuente abbia depositato presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata;
ritenuto che sussistono i suddetti presupposti e che pertanto il processo va sospeso.
P.Q.M.
La Corte dispone la sospensione del processo D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 26 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019