Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza Interlocutoria n.27981 del 30/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 20938-2016 proposto da:

C.L., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIOVANNI LENTINI;

– ricorrente –

contro

L.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 400/2016 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 29/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA.

RILEVATO

che:

L.C. si opponeva all’esecuzione per espropriazione immobiliare avviata in suo danno da C.L. in forza di crediti derivanti dall’assegno di mantenimento stabilito nella sentenza di separazione personale tra i due coniugi, eccependo in compensazione un credito derivante dall’adempimento di un previo mutuo fondiario stipulato da entrambi;

all’esito della fase davanti al giudice dell’esecuzione, il Tribunale accoglieva l’opposizione condannando l’opposta al pagamento della somma eccedente la compensazione;

la Corte di appello confermava la decisione di primo grado osservando, in particolare, che la questione del divieto di compensazione relativamente a crediti alimentari era nuova; e che, inoltre, il credito oggetto del titolo esecutivo non aveva natura strettamente alimentare e non era stato dedotto e provato quanto eventualmente concernesse gli alimenti in favore dei figli; il controcredito era successivo a quello azionato e nascente dal regresso conseguente al pagamento del mutuo; la banca creditrice aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti della condebitrice solidale ai sensi dell’art. 1310 c.c., comma 1; nè era prescritto il credito nascente dal regresso proprio perchè generato dal pagamento; il regresso trovava titolo non nella transazione, cui la procedente non aveva preso parte, ma dall’obbligazione solidale originaria, e quanto pagato in base all’accordo transattivo era sensibilmente inferiore al debito nascente dal mutuo; il controcredito era accertabile nel giudizio di opposizione senza dilazioni; le somme mutuate dall’istituto di credito erano state versate in conto cointestato ai coniugi, e, contrariamente a quanto dedotto dall’opposta, utilizzate per la realizzazione di un impianto sportivo su terreno comune, mentre non vi erano domande della C. dirette a rivendicare utili inerenti all’impianto stesso da cui fosse stata estromessa, sicchè il pagamento dell’obbligazione nei confronti della banca aveva complessivamente risposto a utilità comuni;

avverso questa decisione ricorre per cassazione C.L. formulando quattro motivi.

RILEVATO

che:

il processo deve rinviarsi alla pubblica udienza in relazione al valore nomofilattico dei temi inerenti al divieto di compensazione del credito alimentare a sua volta correlabile ai limiti di pignorabilità, e al rapporto tra questo regime e i limiti in rito alle questioni nuove in appello.

P.Q.M.

La Corte rinvia alla pubblica udienza.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 30 ottobre 2019

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