Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28032 del 31/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21539-2016 proposto da:

P.F., L.G. e C.S. coniugi entrambi, G.F. in proprio e nella Qualità di erede di S.L., SC.LO., S.D. e S.G. quali eredi di S.L., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CASSIA 833, presso lo studio dell’avvocato MAURO MACCHIA, rappresentati e difesi dall’avvocato SANTA TALIO;

– ricorrenti –

contro

ITLFONDIARIO SPA, in persona del procuratore D.M.M.J.

nella sua qualità di Amministratore delegato e legale rappresentante, nella sua qualità di procuratrice di TOWER FINANCE SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUIGI LILIO, 95, presso lo studio dell’avvocato MICHELE FERRARI, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

A.C., PE.DO.BA., B.V.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1614/2016 del TRIBUNALE di CATANIA, depositata il 10/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/09/2019 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

RILEVATO

che P.F., i coniugi L.G. e C.S., G.F. in proprio e quale erede di S.L., Lo., D. e S.G. quali eredi di S.L., ricorrevano per cassazione, con un unico motivo, avverso la sentenza con cui il Tribunale di Catania aveva respinto l’opposizione agli atti esecutivi dagli stessi proposta quali terzi proprietari, relativamente all’esecuzione immobiliare promossa, su cespiti pignorati da Sicilcassa s.p.a. in l.c.a., poi Italfondiario s.p.a., quale creditrice ipotecaria di Gis s.r.l. che aveva a sua volta venduto agli opponenti i beni staggiti;

resisteva con controricorso ***** s.p.a. in nome di Tower Finance s.r.l., cessionaria dalla prima dei crediti azionati;

le parti hanno depositato memorie e il pubblico ministero ha formulato conclusioni scritte.

RILEVATO

che:

la motivazione, per il tenore della decisione, può essere redatta in forma sintetica e in coerenza con le indicazioni delle note del Primo Presidente di questa Corte del 14/09/2016 e del 22/03/2011;

nella memoria i ricorrenti allegano e documentano che l’aggiudicazione per i lotti interessati è stata revocata, specificando che la necessità di nuova vendita determina “in punto di fatto il venir meno dell’interesse alla prosecuzione del giudizio”: ne deriva l’inammissibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse;

le spese possono essere compensate posto che risulta agli atti il fatto che non è stato parte del giudizio di opposizione il debitore, e secondo giurisprudenza di questa Corte in tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto e il terzo proprietario, implicando la decisione possibili effetti anche sulla posizione debitoria (Cass., 31/01/2017, n. 2333, nella cui motivazione si supera in particolare il precedente di Cass. n. 20580 del 2007; conf. Cass., 28/06/2018, n. 17113);

posto che trattasi di causa di inammissibilità sopravvenuta, non sussistono i presupposti per l’applicazione del c.d. doppio contributo unificato (Cass., 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate.

Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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