LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ARMANO Uliana – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – rel. Consigliere –
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4207/2018 proposto da:
AMISSIMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del Dirigente Dott. A.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO ALESSANDRO MAGNI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIA CATERINA FARRUGGIA;
– ricorrente –
contro
COMPAGNIA TIRRENA ASSICURAZIONI SPA, IN LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA in persona del Commissario Liquidatore Avv. L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI SAN GODENZO 15, presso lo studio dell’avvocato TULLIA TORRESI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7300/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/09/2019 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.
RILEVATO
che:
Amissima Assicurazioni s.p.a. (già Carige Assicurazioni s.p.a.) convenne in giudizio innanzi al Tribunale di Roma Compagnia Tirrena Assicurazioni s.p.a. in liquidazione coatta amministrativa chiedendo la condanna al pagamento della somma di Euro 534.784,49 oltre rivalutazione e interessi. Il Tribunale adito dichiarò l’improponibilità della domanda dovendo trovare applicazione L. Fall., artt. 51 e 52. Avverso detta sentenza propose appello Amissima Assicurazioni s.p.a.. Con sentenza di data 17 novembre 2017 la Corte d’appello di Roma rigettò l’appello. Osservò la corte territoriale che al fine di garantire la par condicio creditorum le ragioni di credito dovevano essere fatte valere in sede di procedura concorsuale.
Ha proposto ricorso per cassazione Amissima Assicurazioni s.p.a. sulla base di otto motivi e resiste con controricorso la parte intimata. E’ stato fissato il ricorso in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
CONSIDERATO
che:
con il primo motivo si denuncia violazione degli artt. 1298 e 1299 c.c., L. n. 990 del 1969, artt. 19, 20, 23,25 e 29, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il secondo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Con il terzo motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Con il quarto motivo si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in riferimento alla L. n. 990 del 1969, art. 25,artt. 1203,1298,1299 e 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Con il quinto motivo si denuncia violazione degli artt. 1203 e 1299 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con il settimo motivo si denuncia violazione della L. Fall., artt. 51 e 52, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Con l’ottavo motivo si denuncia violazione della L. n. 990 del 1969, artt. 19 e 23, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto ritualmente notificato alla parte intimata. Consegue alla rinuncia l’estinzione del processo.
Non deve provvedersi in ordine alle spese processuali stante l’inammissibilità del controricorso in quanto proposto tardivamente (il 15 marzo 2018 anzichè il 5 marzo 2018).
P.Q.M.
Dichiara l’estinzione del processo.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019
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