Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.28050 del 31/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6385-2016 proposto da:

COMUNE LICATA, in persona del Sindaco pro tempore, con domicilio eletto in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato MARCELLO LUS, giusta procura margine;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA STATILIO OTTATO N. 8, presso lo studio dell’avvocato DANIELA MARIA SEDDIO, rappresentate e difeso dall’avvocato ANTONINO CATANIA, giusta procura margine;

– controricorrente –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3261/2015 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO, depositata il 21/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2019 dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;

il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SALZANO FRANCESCO che ha concluso per l’accoglimento de ricorso.

1. – La Commissione tributaria regionale della Sicilia con sentenza n. 3261/01/15 del 9 luglio 2015 (pubblicata il 21 luglio 2015), in riforma della appellata sentenza della Commissione tributaria provinciale di Agrigento n. 115/4/12 del 4 novembre 2011, ha accolto il ricorso del contribuente L.A. avverso la cartella di pagamento, recante l’importo complessivo di Euro 498,00 a titolo di tassa sui rifiuti solidi urbani dovuta per l’anno 2009 sanzioni, interessi e accessori pertinenti.

2. – Il Comune di Licata, ente impositore, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, mediante atto del 22 febbraio 2016.

3. – Il Contribuente intimato ha resistito mediante controricorso del 2 aprile 2016.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – La Commissione tributaria regionale ha motivato l’accoglimento del ricorso introduttivo del contribuente sulla base della affermazione (ritenuta assorbente delle ulteriori censure proposte dal contribuente appellante) della illegittimità della deliberazione della Giunta del Comune di Agrigento (n. 106 del 29 giugno 2009) di determinazione della tariffa del tributo, per la incompetenza dell’organo, spettando la relativa attribuzione al Consiglio comunale.

2. – Col primo motivo di ricorso l’Ente impositore, denunziando ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza per vizio della motivazione (ritenuta meramente apparente), censura che il giudice a quo ha completamente omesso di prendere in esame le specifiche deduzioni formulate colle controdeduzioni sulla questione, decisiva e controversa, circa della legittimità del procedimento di revisione tariffaria, attraverso la deliberazione della Giunta comunale n. 106 del 29 giugno 2009 e la successiva ratifica del Sindaco giusta determinazione n. 70 del 18 agosto 2009.

3. – Col secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g) (recepito dalla L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48, art. 1, lett. c)) e della L.Reg. 26 agosto 1992, n. 7, art. 13, comma 1, in relazione alla L.Reg. 1 settembre 1993, n. 26, art. 41, commi 1 e 2.

Ribadito che il provvedimento della Giunta municipale n. 1o6 del 29 giugno 2009, di fissazione della tariffa del tributo per l’anno 2009, è stato adottato colla partecipazione del Sindaco e, successivamente, è stato da costui ratificato con proprio decreto n. 70/2009, il ricorrente sostiene: il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Sicilia, sia in sede consultiva. che giurisdizionale, ha riconosciuto, con consolidato indirizzo, che la revisione delle aliquote dei tributi locali costituisce attività ” gestionale applicativa ” la quale non rientra nella competenza del Consiglio comunale; per vero nella Regione Sicilia, investita di competenza esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, la c.d. ” competenza residuale ” spetta al sindaco; in base alla L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, comma 2, lett. g) (recettiziamente recepito nell’ordinamento regionale dalla L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48) la competenza del consiglio comunale è circoscritta alla “istituzione, (al)l’ ordinamento dei tributi, (al)la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi “; sicchè la revisione delle tariffe rientra nella generale competenza residuale del sindaco.

4. – Il controricorrente eccepisce del ricorso, deducendo: non ricorre l’ipotesi del vizio radicale della motivazione, sindacabile in sede di legittimità, dedotto col primo motivo; nè, comunque, è configurabile il vizio della motivazione relativamente alle questioni di diritto; a ogni modo la Commissione tributaria regionale ha dato conto delle ragioni della propria decisione “con motivazione sintetica esente da vizi logici “; il secondo motivo è aspecifico, siccome carente di autosufficienza per la omessa” descrizione ” del procedimento amministrativo, del provvedimento tariffario della Giunta municipale e del provvedimento della sindacale di pretesa ratifica del primo.

Soggiunge il ricorrente gradatamente nel merito: il ricorso è infondato, in quanto la competenza in ordine all’aggiornamento delle tariffe della tassa litigiosa spetta al consiglio comunale, ai sensi della L. 8 giugno 1990, n. 142, art. 32, lett. g), richiamato dalla L.Reg. 11 dicembre 1991, n. 48.

5. – I motivi di ricorso meritano di essere congiuntamente esaminati, risultando la denunzia del vizio di motivazione, assorbita nello scrutino della censura circa la violazione di legge in ordine alla medesima questione.

5.1 – Il secondo motivo – ammissibile in rito non essendo ravvisabile carenza di autosufficienza nella censura di violazione di legge in relazione all’assunto (posto dalla Commissione tributaria regionale a fondamento della decisione) concernente la competenza esclusiva del consiglio comunale riguardo la determinazione delle tariffe – appare, nei termini che seguono, fondato.

In materia di T.A.R.S.U. e con riferimento ai comuni della Regione, a statuto speciale, della Sicilia la giurisprudenza di legittimità ha, infatti, fissato il principio di diritto secondo il quale, innanzi tutto, ” la concreta determinazione delle aliquote tariffarie annuali per la fruizione di beni e servizi non è di competenza (…) del consiglio comunale, poichè il riferimento letterale alla ‘disciplina generale delle tariffè contenuto nella L. n. 142 del 1990, art. 32, comma 2, lett. g) – tuttora applicabile (in luogo del D.Lgs. n. 267 del 2000) perchè recepito dalla L.Reg. n. 48 del 1991 – rimanda alla mera individuazione dei criteri economici sulla base dei quali procedere alla loro determinazione ” (Sez. 5, Sentenza n. 28678 del 09/11/2018, Rv. 651228-02).

Detta attribuzione – in difetto di particolari disposizioni degli statuti degli enti locali che la assegnino alla giunta – rientra nella generale e residuale competenza al sindaco ai sensi della L.Reg. 26 agosto 1992, n. 7, art. 13, comma 1, che dispone ” Il sindaco (..) compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti “.

Il Collegio si uniforma al richiamato principio per le condivisibili ragioni ampiamente esposte nella pertinente, citata pronuncia (nel caso scrutinato la Corte – ferma la esclusione della competenza del consiglio comunale in ordine alla determinazione delle tariffe annuali del tributo – affermò la competenza della Giunta del Comune di Palermo in applicazione dell’art. 49 Statuto di quel Comune che, in deroga alla competenza residuale del sindaco, assegna alla giunta la attribuzione in parola).

5.2 – Conseguono alle considerazioni che precedono l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio – anche per il regolamento delle spese del presente giudizio – alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione, la quale, uniformandosi al seguente principio di diritto che il Collegio enuncia ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1.

“Nei comuni della Regione Sicilia la rideterminazione annuale della tariffa della T.A.R.S.U. spetta non al consiglio comunale, bensì al sindaco, in virtù della generale e residuale competenza di tale organo, ove alcuna disposizione dello statuto dell’ente locale non assegni la attribuzione in parola alla giunta municipale “, valuterà la ammissibilità (sotto il profilo della tempestività) e la fondatezza della (riferita) censura del contribuente circa la validità della ” determinazione sindacale ” n. 70/2009, di ratifica della presupposta deliberazione della Giunta Comunale n. 106/2009 di determinazione tariffaria, e, se del caso, prenderà in esame ogni residua impugnativa, formulata col libello introduttivo, riproposta dal contribuente appellante e ritenuta assorbita dalla Commissione tributaria regionale.

P.Q.M.

Accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo; cassa la sentenza impugnata; e rinvia – anche per il regolamento spese del presente giudizio – alla Commissione tributaria regionale della Sicilia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della V Sezione Civile, il 22 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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