Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.28056 del 31/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6102/2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PETROLIFERA SEBINA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 37/63/13 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 19 febbraio 2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico Sorrentino che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato dello Stato Francesca Subrani.

FATTI DI CAUSA

1. – La Petrolifera Sebina s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle Entrate – Ufficio di ***** relativamente alla rideterminazione del reddito di impresa dichiarato a fini IVA, IRPEG e IRAP per l’anno 2004, con il recupero a tassazione di ricavi non dichiarati.

La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con sentenza n. 66/9/10, ha accolto parzialmente il ricorso, con compensazione di spese, ritenendo infondato il recupero relativo alla cessione di kerosene senza fatturazione, confermando la restante ripresa fiscale.

2. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto sia l’appello della società contribuente sia quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, rilevando che nel momento in cui vengano riprese a tassazione cessioni di gasolio celate da fatture di vendita di kerosene, ai fini della imposizione sulle cessioni effettive di kerosene, si debba tener conto di quanto già esposto in dette fatture.

3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi.

La società contribuente, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il quarto motivo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 2 e 21, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 67, e del principio generale del divieto di doppia imposizione in combinato in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Secondo la prospettazione dell’Agenzia delle entrate, la Commissione tributaria regionale – violando e falsamente applicando il combinato disposto delle norme richiamate, ha erroneamente ritenuto che – avendo a suo dire l’Ufficio recuperato a tassazione l’IVA relativa alle cessioni di gasolio fatturate come cessione di kerosene – l’Ufficio non potesse recuperare l’IVA anche in relazione alle cessioni avvenute senza fattura di kerosene relative alle quantità di kerosene già fatturate, allorchè sono state fatturate cessioni di kerosene come cessioni di gasolio. In realtà, l’amministrazione ben poteva recuperare detta IVA, anche allorquando avesse ripreso a tassazione l’IVA relativa alle cessioni di gasolio.

1.1. – Il motivo è fondato.

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell’impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell’evidenza a quello dell’ordine delle questioni da trattare ai sensi dell’art. 276 c.p.c., (Cass. 9 gennaio 2019, n. 363).

In tema di IVA, il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, ai sensi del quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare in esse indicato, va interpretato nel senso che, anche in considerazione della rilevanza penale di tale condotta, il corrispondente tributo viene considerato “fuori conto” e la relativa obbligazione “isolata” da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate (Cass. 6 luglio 2018, n. 17774; Cass. 18 febbraio 2015, n. 3197).

La pronuncia impugnata, in conformità alla decisione di primo grado, ha accertato che sono stati effettuati degli acquisti di gasolio senza fattura e che il relativo prodotto è stato successivamente rivenduto dichiarandolo come kerosene; in seguito è stato ceduto anche il kerosene. La Commissione tributaria regionale, nel respingere l’appello dell’Agenzia, ha ritenuto che ai fini dell’imposizione sulle cessioni effettive di kerosene si debba tener conto di quanto già esposto nelle fatture riguardanti la vendita di gasolio, celato come kerosene nella relativa fattura.

La decisione applica in maniera erronea il principio della doppia imposizione, finendo per escludere – con motivazione del tutto assertiva e priva di un’effettiva giustificazione – che si possa riprendere a tassazione la cessione di kerosene effettuata senza fattura nel momento in cui, in precedenza, erano già state emesse delle fatture che riportavano il dato formale della cessione del kerosene. Le fatture in questione, infatti, nel riportare l’infedele indicazione del kerosene, occultavano la cessione di gasolio, per cui l’Agenzia delle entrate poteva recuperare a tassazione il kerosene successivamente ceduto senza fattura, in quanto relativo a una diversa operazione.

2. – Restano assorbite le ulteriori doglianze (con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza impugnata per inosservanza, violazione e falsa applicazione, dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Parte ricorrente evidenzia l’errore in cui è incorsa la Commissione tributaria regionale nel rigettare l’appello incidentale dell’erario, ritenendo che l’Ufficio abbia ripreso le imposte dovute per effetto delle cessioni di gasolio fatturate come cessioni di kerosene e le imposte dovute per effetto della cessione del corrispondente quantitativo di kerosene non fatturato; con il secondo motivo di ricorso si prospetta la nullità della sentenza per inosservanza, violazione e falsa applicazione, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Parte ricorrente evidenzia che la Commissione tributaria regionale ha contraddetto la pronuncia della Commissione tributaria provinciale affermando come decisivo il fatto che l’Ufficio avesse ripreso a tassazione anche i ricavi derivanti dalle cessioni di gasolio fatturate, come cessioni di kerosene, e l’IVA relativa, senza spendere una parola per dimostrare che ciò sarebbe avvenuto; con il terzo motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame su un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di discussione fra le parti e motivazione omessa su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Parte ricorrente deduce che se fosse vero quanto dedotto da controparte – e cioè che l’Ufficio aveva ripreso a tassazione anche i ricavi derivanti dalle cessioni di gasolio fatturate come cessioni di kerosene -, detto fatto decisivo, almeno per quel che concerne l’IRES e l’IRAP, era stato negato dalla Commissione tributaria provinciale e dall’Agenzia delle entrate nell’atto di controdeduzioni di appello e appello incidentale).

3. – La pronuncia va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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