Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.28062 del 31/10/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. GRASSO Gianluca – rel. Consigliere –

Dott. CORRADINI Grazia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Sul ricorso 23396/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici domicilia in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

PETROLIFERA SEBINA S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 148/06/11 della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 23 agosto 2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28 maggio 2019 dal Consigliere Gianluca Grasso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Federico Sorrentino che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato dello Stato Francesca Subrani.

FATTI DI CAUSA

1. – La Petrolifera Sebina s.r.l. ha impugnato l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate di *****, a seguito di verifica effettuata dal nucleo di polizia tributaria di ***** nell’anno 2004, aveva contestato numerose violazioni di obblighi fiscali conseguenti all’avvenuta emissione, nell’anno 2000, di una serie di fatture, sulle quali erano stati indicati beni di qualità diversa (kerosene) da quelli effettivamente ceduti (gasolio). L’Ufficio ha contentato, in particolare, sulla base delle motivazioni e dei conteggi contenuti nel p.v.c. del nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza, l’omessa regolarizzazione dell’acquisto senza fatture di gasolio e l’omessa fatturazione di kerosene.

La Commissione tributaria provinciale di Bergamo, con sentenza n. 83/01/2006, depositata il 18 gennaio 2008, ha accolto parzialmente il ricorso, dichiarando non fondata la ripresa a tassazione della presunta cessione di kerosene e compensava le spese, attesa la reciproca soccombenza.

2. – La Commissione tributaria regionale della Lombardia ha respinto sia l’appello della società contribuente sia quello incidentale dell’Agenzia delle entrate, ritenendo che, essendosi occultata la fuoriuscita di gasolio facendolo passare come kerosene, apparisse del tutto probabile che la quantità di gasolio occultata corrispondesse a una identica quantità di kerosene già fatturata e assoggettata a IVA, con conseguente rigetto della tesi dell’Agenzia circa la ripresa a tassazione anche relativamente a questo prodotto.

3. – L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

La società contribuente, pur regolarmente intimata, non si è costituita in giudizio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con l’unico motivo di ricorso si deduce la motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5. Parte ricorrente contesta la decisione della Commissione tributaria regionale nella parte in cui ha affermato – in modo del tutto apodittico, illogico e insufficiente che le cessioni del kerosene ritenuto mancante sono avvenute (già prima della cessione di gasolio fatturata come kerosene) con fattura. La Commissione tributaria regionale affermerebbe, pertanto, un fatto controverso e decisivo (la cessione di kerosene con fattura) senza alcun fondamento, non essendo tale fatto stato dimostrato. Al contrario, mancando qualsivoglia seria dimostrazione, anche sotto il profilo della mera grande probabilità, che il kerosene contestato fosse stato ceduto con fattura, la ripresa a tassazione e l’irrogazione della sanzione andavano confermate.

2.1. – Il motivo è fondato.

Nella specie trova applicazione l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come risultante dal D.Lgs. n. 40 del 2006. Questa Corte ha chiarito che il “fatto” ivi considerato è un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (Cass. 3 ottobre 2018, n. 24035; Cass. 8 ottobre 2014, n. 21152). Il fatto in questione deve essere decisivo: per potersi configurare il vizio è necessario che la sua assenza avrebbe condotto a diversa decisione con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, in un rapporto di causalità fra la circostanza che si assume trascurata e la soluzione giuridica data (Cass. n. 28634/2013; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 24092/2013; Cass. n. 18368/2013; Cass. n. 3668/2013; Cass. n. 14973/2006).

L’affermazione in base alla quale la Commissione tributaria regionale, in maniera assertiva, ha respinto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrate, basandosi peraltro su una valutazione di mera probabilità (“appare del tutto probabile che la quantità di gasolio occultata corrispondesse ad una identica quantità di kerosene già fatturata ed assoggettata ad Iva”), oltre a risultare del tutto insufficiente, verte su un fatto senz’altro decisivo, quale la cessione di kerosene con fattura in quantità corrispondente a quella occultata di gasolio, da cui dipende l’accoglimento o il rigetto della pretesa impositiva.

2. – La pronuncia va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la liquidazione delle spese, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 ottobre 2019

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