LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 7507-2017 proposto da:
T.R., T.C.R., elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA STICCA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO MALASPINA;
– ricorrenti –
contro
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA 12, presso lo studio dell’avvocato S.F., rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI RICCIARDELLI, RICCARDO SIGNORE;
D.R.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato ANDREA STICCA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato EMILIO MALASPINA;
– ricorrenti –
contro
S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSTABELLA 12, presso lo studio dell’avvocato S.F., rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI RICCIARDELLI, RICCARDO SIGNORE;
D.R.P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI BETTOLO 17, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIO MONTEFALCONE, che lo rappresenta e difende;
UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA S.COSTANZA 27, presso lo studio dell’avvocato LUCIA MARINI, che la rappresenta e difende;
GENERALI ITALIA SPA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 28, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE CILIBERTI, che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
e contro
*****, V.L.;
– intimati –
Nonchè da:
*****, in persona del legale rappresentante prò tempore nonchè
Direttore Generale, elettivamente domiciliata in ROMA, CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE 87, presso lo studio dell’avvocato EGIDIO MAMMONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIUSEPPE FRATTO, VINCENZO GAMBARDELLA;
– ricorrente incidentale –
contro
T.R., T.C.R., INA ASSITALIA E ASSICURAZIONI GENERALI ORA GENERALI ITALIA SPA, UNIPOL ORA UNIPOL SAI SPA, D.R.P., S.F., V.L., INA ASSITALIA SPA ASSICURAZIONI GENERALI SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 303/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/01/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/06/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI.
FATTO E DIRITTO
Rilevato che:
T.R. e T.C.R. agirono in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguiti al decesso di C.R. (convivente del primo e madre del secondo), avvenuto il giorno successivo alla nascita di R., sull’assunto che lo stesso fosse da ascrivere a responsabilità dei sanitari che avevano prestato assistenza al parto;
a tal fine convennero in giudizio l’Azienda Ospedaliera *****, nonchè i medici D.R.P.F. e S.F. i quali chiamarono in causa l’ostetrica V.L.; tutti resistettero alla domanda attorea a chiamarono in manleva le rispettive assicuratrici;
il Tribunale di Roma condannò la sola Azienda Ospedaliera al risarcimento dei danni (liquidati in 400,000,00 Euro in favore del convivente e in 600.000,00 Euro in favore del figlio della vittima), disponendo altresì la manleva, per la quota del 35%, a carico della coassicuratrice Ina Assitalia;
la sentenza venne impugnata dalla Generali Italia (già Ina Assitalia) e, con appello incidentale, dalla Azienda Ospedaliera;
la Corte di Appello di Roma, disposta una c.t.u.
medico-legale (non espletata in primo grado), ha riformato la sentenza, rigettando le domande attoree e compensando le spese di lite;
hanno proposto ricorso per cassazione T.R. e T.C.R., affidandosi a tre motivi; hanno resistito, con distinti controricorsi, la Azienda Ospedaliera *****
(che ha anche proposto ricorso incidentale condizionato), nonchè
D.R.P.F., S.F., la Generali Italia s.p.a. e la Unipolsai Assicurazioni s.p.a..
I T., il D.R., il S. e la Generali Italia hanno depositato memoria.
Considerato che risulta preliminare e assorbente il rilievo dell’inammissibilità dell’impugnazione in conseguenza della inidoneità delle procure alle liti rilasciate da entrambi i ricorrenti.
Considerato, quanto alla posizione di T.R., che:
al ricorso è allegata una procura generale alle liti (autenticata dal Consolato Generale d’Italia di Los Angeles) rilasciata in data 9.10.2012 in favore degli avvocati Emilio Malaspina e Angela Speranza, che -fra l’altro- conferisce a detti professionisti la facoltà di resistere nel giudizio di appello avverso la sentenza di primo grado emessa nella presente controversia;
di seguito alla suddetta procura è spillata una
“procura alle liti”, datata 16.3.2017, rilasciata dall’avv. Malaspina in favore dell’avv. Andrea Sticca di Roma e concernente il ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 303/17 della Corte di Appello di Roma, oggetto dell’odierno ricorso (sottoscritto dagli avvocati Malaspina e Sticca, che hanno dichiarato di agire “congiuntamente e disgiuntamente”);
la procura rilasciata dall’avv. Malaspina all’avv. Sticca è, all’evidenza, inidonea alla luce del principio secondo cui
“la procura speciale richiesta dall’art. 365 c.p.c.
per il giudizio di cassazione deve essere rilasciata direttamente dalla parte o da chi ha il potere di rappresentarla in forza di un mandato generale “ad negotia”; ne consegue che il procuratore generale alle liti non è abilitato a conferire, a nome del proprio rappresentato, nè a sè
stesso nè ad altri la procura speciale necessaria per proporre ricorso per cassazione” (Cass. n., 11765/2002; cfr. anche Cass. n. 7975/1995);
nè può ritenersi che l’avv. Malaspina potesse comunque rappresentare e difendere il T. in forza della procura generale del 2012, in quanto la stessa è stata rilasciata in data anteriore alla pronuncia di appello e difetta quindi del requisito della specialità (cfr. Cass. n. 1249/1992) e, altresì, perchè il professionista non risulta iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione.
Considerato, quanto alla posizione di T.C.R., che:
non appare fondata l’eccezione di inidoneità della procura alle liti sollevata dal controricorrente D.R. sul rilievo che uno solo dei due difensori nominati è iscritto all’albo dei patrocinanti in cassazione: sebbene l’avv. Malaspina non risulti iscritto all’albo, deve tuttavia ritenersi che la nomina di un difensore privo di ius postulandi (quale appunto il Malaspina) non valga a invalidare la nomina del co-difensore avv. Sticca, iscritto all’albo dei cassazionisti e abilitato ad agire anche disgiuntamente;
risulta, invece, fondato il rilievo della nullità
della procura per difetto di traduzione in lingua italiana dell’attività
certificativa svolta, alla luce del principio secondo cui “la procura speciale alle liti rilasciata all’estero, sia pur esente dall’onere di legalizzazione da parte dell’autorità consolare italiana, nonchè dalla cd. “apostille”, in conformità alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, relativo alla legge regolatrice del processo, ove non sia allegata la traduzione dell’attività certificativa svolta dal notaio, e cioè
l’attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l’identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto” (Cass. n. 11165/2015; conf. Cass. n. 8174/2018);
nel caso specifico, infatti, l’atto allegato al ricorso consta di un “authentication certificate” e di una
“certification” formulate entrambe in lingua inglese e prive di traduzione in italiano; nè può ritenersi che la circostanza che risulti, invece, tradotta la procura generale alle liti (“generai power of attorney for litigations”) valga a integrare il requisito mancante, che concerne l’attività certificativa in sè;
Deve ritenersi pertanto che il ricorso vada dichiarato inammissibile, con assorbimento del ricorso incidentale condizionato della Azienda Ospedaliera;
sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2 nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 263 del 2005, trattandosi di causa iniziata nell’anno 2005;
sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019