Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.28226 del 04/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 10373/2018 proposto da:

D.M., P.A., S.R., elettivamente domiciliati in Roma Via degli Scipioni n. 256/b presso lo studio dell’AVVOCATO ALESSANDRO ORSINI che li rappresenta e difende unitamente agli AVVOCATI ARMANDO CROCE e ALESSANDRA CROCE;

– ricorrenti –

contro

Pi.Al., domiciliato in Roma, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe ed Alfonso Tedeschi;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5194/2017 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 19/01/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/09/2019 da Cristiano Valle.

FATTI DI CAUSA

D.M., P.A. e S.R. hanno impugnato per cassazione, con cinque motivi di ricorso, la sentenza della Corte di Appello di Napoli, Sezione specializzata agraria, n. 05194 del 19/01/2018.

Pi.Al. ha resistito con controricorso.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza non partecipata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Risulta depositata, in data 11/07/2019, rituale rinuncia al ricorso per cassazione, a firma di D.M., P.A. e S.R..

La rinuncia risulta accettata da Pi.Al. e sottoscritta per visto ed adesione dagli Avvocati Alessandra e Armando Croce e Giuseppe ed Alfonso Tedeschi.

Nella rinuncia le parti hanno, altresì, convenuto sulla compensazione totale delle spese del grado di legittimità.

La rinuncia soddisfa i requisiti di cui all’art. 390 c.p.c., comma 2, per cui a norma dell’art. 391 c.p.c., comma 4, sussistono le condizioni per dichiarare l’estinzione del presente giudizio di cassazione.

Deve pertanto essere dichiarata l’estinzione del processo con compensazione delle spese di questo giudizio.

Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che la controversia rientra nell’ambito di quelle agrarie, per le quali è da ritenersi esclusa l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

dichiara l’estinzione del processo;

dichiara compensate tra le parti le spese di questo grado di legittimità;

rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione nella Sezione Terza Civile, il 17 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019

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