LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –
Dott. BELLINI Ugo – Consigliere –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 17434-2015 proposto da:
NEWHOUSE S.R.L., rappresentata e difesa dall’Avvocato SEBASTIANO CANNIZZARO e dall’Avvocato ENNIO CALBI, presso il cui studio a Roma, piazza S. Giovanni in Laterano 18/B, elettivamente domicilia, per procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
M.B., e R.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 1326/2015 del TRIBUNALE DI MILANO, depositata il 30/1/2015;
udita la relazione della causa svolta nell’udienza pubblica del 3/7/2019 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DONGIACOMO;
sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica, Dott. MISTRI Corrado, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito, per la ricorrente, l’Avvocato ENNIO CALBI.
FATTI DI CAUSA
Il giudice di pace di Milano ha ingiunto a M.B. e R.M. il pagamento, in favore di Newhouse s.r.l., della somma di Euro 3.690,00, a titolo di compenso per l’attività di mediazione prestata relativamente alla vendita dell’immobile, di proprietà degli opponenti, sito in *****.
M.B. e R.M. hanno proposto opposizione deducendo l’inadempimento della società ricorrente, la quale, in particolare, non aveva consegnato l’assegno di Euro 5.000,00, emesso dal proponente V.J., ed, a fronte di una proposta accettata che prevedeva la condizione della stipula dell’atto notarile entro il 30/10/2010, solo in data 9/11/2010 aveva dato notizia della concessione del mutuo.
La società opposta ha resistito all’opposizione, negando ogni suo inadempimento.
Il giudice di pace, con sentenza del 3/7/2012, ha accolto l’opposizione ed ha, quindi, revocato il decreto ingiuntivo.
La Newhouse s.r.l. ha proposto appello censurando la sentenza del primo giudice per non aver correttamente valutato le prove raccolte, ed ha, quindi, chiesto, in totale riforma della sentenza, l’integrale rigetto dell’opposizione.
M.B. e R.M. hanno resistito al gravame rilevando, tra l’altro, che, non essendosi verificata la condizione sospensiva nel termine stabilitole cioè l’ottenimento del mutuo e la stipula del rogito entro il 30/10/2010, la proposta di vendita era divenuta inefficace, con la conseguente inesistenza di un diritto al compenso in capo alla Newhouse s.r.l..
Il tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
Il tribunale, in particolare, dopo aver premesso, in fatto, che: – il conferimento dell’incarico di mediazione da parte degli appellati alla società appellante era stato dimostrato dalla documentazione prodotta in giudizio; – la clausola n. 7 ha stabilito che la provvigione spettante all’agenzia deve essere corrisposta entro la data prevista “per la stipula di una scrittura riproduttiva della proposta d’acquisto”; – la proposta di acquisto, formulata da V.J. in data 23/9/2010, era stata accettata il 25/9/2010 e di tale accettazione il proponente aveva avuto notizia il 27/9/2010; – la proposta prevedeva la stipula dell’atto notarile di compravendita entro e non oltre il 30/10/2010 e risultava subordinata all’ottenimento del mutuo; – la società appellante ha dato notizia ai venditori della deliberazione del mutuo in data 9/11/2010 e, quindi, successivamente alla scadenza del termine del 30/10/2010; ha ritenuto che il diritto del mediatore alla provvigione sorge, in forza dell’incarico di mediazione, nell’ipotesi di valido accordo tra proponente e venditore e che, nella specie, il compenso andava corrisposto entro la data prevista “per la stipula di una scrittura riproduttiva della proposta d’acquisto”, ovvero entro il 30/10/2010. Essendo venuto meno il contratto relativo alla promessa di vendita per il mancato verificarsi della condizione sospensiva della concessione del mutuo entro il termine utile per la stipula del rogito, ha aggiunto il tribunale, era venuto meno il presupposto del diritto del compenso del mediatore: tant’è che, nel termine pattuito del 30 ottobre, l’agenzia non aveva preteso il pagamento della provvigione e non aveva trasmesso l’assegno, così
dimostrando di non essere in attesa di conoscere l’esito dell’accordo.
La Newhouse s.r.l., con ricorso notificato il 30/6/2015, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.
M.B. e R.M. sono rimasti intimati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di considerare che, come dedotto nella comparsa conclusionale del 10/11/2014, il tribunale di Milano, con la sentenza n. 11092 del 19/9/2014, pronunciata tra le stesse parti e passata in giudicato, aveva affermato il diritto della Newhouse alla provvigione in forza del conferimento dell’incarico di mediazione per la vendita dell’immobile di proprietà di M. –
R. e del perfezionamento di tale vendita con l’accettazione della proposta di acquisto.
2. Il motivo è infondato. Gli atti del giudizio di merito, cui la Corte – in ragione della natura processuale del vizio articolato -accede direttamente, dimostrano, in effetti, che la sentenza invocata dalla ricorrente, è stata pronunciata solo nei confronti di V.J., da un lato, e della Newhouse s.r.l., dall’altro lato: il tribunale, infatti, ha dichiarato inammissibili le domande che (peraltro, solo) l’opponente (e non anche la società opposta) aveva proposto nei confronti degli stessi. Ed è, invece, noto che, l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non è vincolante rispetto ai terzi che sono rimasti estranei al relativo giudizio, specie quando, come nel caso in esame, il terzo sia titolare di un rapporto (che, in difetto di una differente prospettazione, sia configurato come) autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato è intervenuto, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che lo stesso, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico.
3. Con il secondo motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che il contratto di vendita si fosse risolto per il mancato verificarsi della condizione sospensiva della concessione del mutuo, laddove, in realtà, gli opponenti avevano eccepito che la Newhouse non aveva il diritto di pretendere la concordata provvigione esclusivamente a causa della mancata consegna agli stessi della caparra, costituita dall’assegno di Euro 5.000,00, entro il termine perentorio del 30/10/2010, che avrebbe determinato l’unica ed esclusiva causa di risoluzione del contratto di compravendita del 23/9/2010.
3. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando l’omessa motivazione su fatti controversi e decisivi, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la Newhouse non aveva il diritto alla provvigione poichè l’istituto di credito al quale era stato chiesto aveva deliberato la concessione del mutuo successivamente al termine del 30 ottobre, laddove, in realtà, la Newhouse, con telegramma del 9/11/2011, aveva comunicato che il mutuo è stato deliberato in data 28/10/2010 e non successivamente al termine del 30 ottobre.
4. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d’appello ha omesso di pronunciarsi sulle censure che la Newhouse aveva dedotto nell’atto d’appello e che attenevano all’erogazione del mutuo richiesto dal compratore nei termini convenuti dalle parti.
5. Il terzo motivo è fondato, con assorbimento degli altri. La sentenza impugnata, in effetti, dopo aver premesso, in fatto, che il compenso andava corrisposto al mediatore entro la data prevista “per la stipula di una scrittura riproduttiva della proposta d’acquisto”, ovvero entro il 30/10/2010, ha ritenuto che, una volta venuto meno il contratto relativo alla promessa di vendita per il mancato verificarsi della condizione sospensiva costituita dalla concessione del mutuo entro il termine utile per la stipula del rogito, il mediatore non avesse diritto al relativo compenso. Il tribunale, però, così facendo, ha del tutto omesso di esaminare il fatto, che la società appellante aveva dedotto nell’atto d’appello, per cui, in realtà, il mutuo era stato concesso al compratore entro e non dopo il termine fissato dal contratto. Ed è noto come, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, può essere denunciato per cassazione il vizio di omesso esame di un fatto storico, la cui esistenza risulti, come quello di specie, dagli atti processuali e che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, ove abbia carattere decisivo: tale, cioè, che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 del 2017, in motiv.; Cass. n. 9253 del 2017, in motiv.; Cass. n. 7472 del 2017).
La concessione del mutuo entro il termine fissato, sebbene comunicata in data successiva, non escluderebbe, infatti, ove corrispondente al vero, il diritto della società ricorrente al compenso maturato per l’attività svolta.
6. Il ricorso dev’essere, pertanto, accolto e la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, per l’effetto cassata con rinvio al tribunale di Milano che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
la Corte così provvede: accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbiti gli altri; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio al tribunale di Milano che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 3 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2019