Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28588 del 06/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE DI ERRORE MATERIALE sul ricorso 10738-2019 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ANTONIO BERTOLONI, 41, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GUANCIOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIORGIO FUGANTI;

– ricorrente –

contro

L.S.;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. 5136/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA depositata il 31/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’11/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE GRASSO.

RITENUTO

Che:

P.S. insta per la correzione di errore materiale della sentenza di questa Corte n. 5126/2019, depositata il 21/9/2019, con la quale il medesimo venne condannato al pagamento delle spese legali in favore della controparte, L.S., nonostante la stessa fosse rimasta intimata.

CONSIDERATO

Che:

in effetti, la statuizione in parola deve attribuirsi a mero materiale errore, stante che la previsione presuppone la circostanza, in effetti non verificatasi, che l’intimata abbia svolto difese nel giudizio di legittimità, assumendovi la veste di controricorrente, con la conseguenza che nessuna determinazione debba adottarsi per il regolamento delle spese, non avendone costei affrontate.

PQM

dispone, a correzione di materiale errore, espungersi e aversi come non scritte le seguenti espressioni, di cui all’evidenza di questa Corte n. 5136/2019, depositata il 21 febbraio 2019:

a) nella parte motiva, “considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi, in favore della controricorrente, siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonchè delle attività espletate”;

b) nel dispositivo, “e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida per compensi, in favore della controricorrente, in Euro 2.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge”.

Manda alla Cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2019

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