Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28634 del 07/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18918-2018 proposto da:

S.U., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LUSCO ALFRIADO N 104, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO ANTIGNANI, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANLUCA IAZEOLLA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALI-ì, DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 10809/15/2017 della COMMISSIONI. TRIBUTARIA REGIONALE di NAPOLI, depositata il 20/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. 1,ORINZO DELLI MUSCOLI.

FATTI DI CAUSA

Rilevato che l’Agenzia delle entrate, investita in sede di giudizio di rinvio dalla sentenza n. 8118 del 2017 della Cassazione, accoglieva l’appello e compensava le spese dell’intero giudizio (compreso quello di legittimità) ritenendo sussistere “gravi ed eccezionali motivi, per l’eccezionale peculiarità della fattispecie, dal momento che il decreto ingiuntivo è stato effettivamente emesso ad istanza del contribuente, fermo restando la rinuncia tempestivamente depositata, circostanza ignota all’Agenzia, che l’ha doverosamente tassato”;

che il contribuente proponeva ricorso affidato ad un motivo e in prossimità dell’udienza depositava una memoria insistendo per l’accoglimento del ricorso mentre l’Agenzia delle entrate, non essendosi costituita nei termini di legge mediante controricorso, si costituiva ai fini dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con l’unico motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, il contribuente denuncia violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la CTR illegittimamente compensato le spese di lite di tutti i gradi di giudizio nonostante la totale soccombenza dell’Agenzia delle entrate;

ritenuto che il motivo di ricorso è infondato in quanto, secondo questa Corte, in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352): nella specie la CTR ha in concreto motivato indicando specifiche circostanze e rilevando in particolare che “il decreto ingiuntivo è stato effettivamente emesso ad istanza del contribuente, fermo restando la rinuncia tempestivamente depositata, circostanza ignota all’Agenzia, che l’ha doverosamente tassato”;

ritenuto che pertanto il ricorso va rigettato e che nulla va statuito in merito alle spese non avendo l’Agenzia delle entrate apprestato difese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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