Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.28685 del 07/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. LOCATELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8689-2015 proposto da:

P.G., rappresentato e difeso dall’Avv. DI MAGGIO GENNARO giusta delega a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato in ROMA VIA ADOLFO GANDIGLIO 27, presso lo studio dell’avvocato EMIDDIO PERRECA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8148/2014 della COMM.TRIB.REG. di NAPOLI, depositata il 24/09/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/04/2019 dal Consigliere Dott. NAPOLITANO LUCIO.

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 8148/8/2014, depositata il 24 settembre 2014, non notificata, la CTR della Campania rigettò l’appello proposto dal Dott. P.G. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP di Napoli, che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso il silenzio – rifiuto formatosi sull’istanza di rimborso dell’IRAP versata per gli anni dal 2004 al 2008 e ritenuta non dovuta.

Il giudice tributario d’appello ritenne che l’impiego di un collaboratore non occasionale integrasse il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP.

Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, articolato in un duplice profilo. L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per erroneità in diritto e carenza della motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e 5, nella parte in cui la CTR ha ritenuto sufficiente ad integrare il requisito dell’autonoma organizzazione, quale presupposto impositivo dell’IRAP, unicamente l’avere impiegato il ricorrente per gli anni in contestazione un collaboratore non occasionale, non avendo fatto la sentenza impugnata corretta applicazione dei principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte in materia di autonoma organizzazione quale presupposto impositivo dell’IRAP.

2. Va premessa l’ammissibilità del motivo e dunque del ricorso che su di esso è basato, avuto riguardo al fatto che sebbene cumulate nell’unico motivo le diverse censure poste in relazione ai parametri di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 le stesse sono agevolmente suscettibili di esame autonomo (cfr. Cass. SU 6 maggio 2015, n. 9100).

3. Ciò posto, il motivo è altresì fondato, in relazione alla denunciata falsa applicazione di norme di diritto (D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3).

Le Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 10 maggio 2016, n. 9451) hanno, infatti affermato il principio secondo cui “Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segretaria ovvero meramente esecutive. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle condizioni sopraelencate”.

3.1. Nella fattispecie in esame la sentenza impugnata, nulla esponendo riguardo all’entità dei beni strumentali impiegati in relazione in relazione all’attività professionale espletata di dottore commercialista e tralasciando di accertare se i compensi corrisposti a terzi fossero correlati allo svolgimento di prestazioni non occasionali, afferenti all’esercizio dell’attività del soggetto passivo d’imposta (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 29 ottobre 2018, n. 27423), ha ritenuto sussistente il requisito dell’autonoma organizzazione come presupposto impositivo dell’IRAP unicamente in ragione dell’impiego di un collaboratore non occasionale.

3.2. In proposito, di là dalla contestazione da parte del ricorrente di avvalersi di personale dipendente, ove anche effettivamente l’unità lavorativa oggetto di riferimento da parte della pronuncia impugnata fosse dipendente del ricorrente, ciò di per sè non sarebbe sufficiente ad integrare, secondo il succitato principio di diritto, il requisito dell’autonoma organizzazione, avendo omesso la pronuncia impugnata di rilevare se le mansioni da quest’ultimo svolte avessero natura meramente esecutiva.

Ne consegue che la pronuncia impugnata non ha fatto corretta applicazione del principio di diritto quale sopra trascritto.

4. La sentenza impugnata va dunque cassata in accoglimento del ricorso e la causa rinviata per nuovo esame alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alla disciplina delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania in diversa composizione, cui demanda anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 29 aprile 2019.

Depositato in cancelleria il 7 novembre 2019

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