Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28707 del 07/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16793-2018 proposto da:

FARMACIA MASSARINI DI M.D.A.M. & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati CARNELLI ANTONELLA, SEVESO MARCO;

– ricorrente –

contro

EUROPA SRL IN LIQUIDAZIONE IN CONCORDATO PREVENTIVO, in persona del liquidatore giudiziale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato FAVRETTO VALERIO, rappresentata e difesa dall’avvocato BETTELLA SILVIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2681/2017 del TRIBUNALE di PADOVA, depositata il 22/11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. BESSO MARCHEIS CHIARA.

RITENUTO

Che:

1. Con atto di citazione del 12/6/2014 la Farmacia M. proponeva opposizione al decreto n. 964/2014 con cui il Giudice di pace di Padova le aveva ingiunto il pagamento della somma di Euro 1.514,54 in favore della società Europa s.r.l. in liquidazione; in particolare, l’opponente eccepiva in rito l’incompetenza territoriale del Giudice di pace di Padova e, nel merito, contestava l’esistenza del credito azionato dalla ricorrente in sede monitoria; l’opponente proponeva inoltre domanda riconvenzionale, con richiesta di condanna di Europa s.r.l. al pagamento in suo favore della somma di Euro 2.482,20.

Il Giudice di pace di Padova, con sentenza n. 1239/2015, revocava il decreto opposto, rigettava la domanda riconvenzionale dell’opponente e compensava la spese di lite tra le parti.

2. Avverso la sentenza proponeva appello Europa s.r.l. Costituitasi in giudizio, la Farmacia M. ribadiva l’eccezione di incompetenza territoriale e, nel merito, insisteva per l’accoglimento della pretesa spiegata in via riconvenzionale.

Con sentenza 22/11/2017, n. 2681, il Tribunale di Padova, ritenuta provata l’avvenuta consegna delle merce da parte di Europa s.r.l., ma non la sua restituzione da parte della Farmacia M., in riforma dell’impugnata sentenza confermava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda riconvenzionale di parte appellata.

3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la Farmacia M..

Resiste con controricorso Europa s.r.l., in liquidazione e in concordato preventivo.

CONSIDERATO

Che:

I. L’unico motivo di ricorso lamenta “motivazione apparente e avulsa dalle risultanze di causa in relazione alla prova dell’esistenza dell’ordinativo, omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti”: a fronte della contestazione, da parte della ricorrente, dell’ordinazione ad opera della medesima della merce di cui la controparte ha chiesto il pagamento, il giudice di secondo grado avrebbe “omesso qualsivoglia considerazione”, limitandosi ad una affermazione apodittica; circa poi il punto ancora più decisivo dell’avventa consegna la motivazione sarebbe illogica e incoerente.

Il motivo è inammissibile. La ricorrente lamenta nullità della sentenza a causa dell’apparenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione e mancato esame di un fatto. Da un lato, però, il giudice d’appello ha esaminato il fatto, riconoscendo sinteticamente l’esistenza dell’ordinativo della merce e individuandolo nel prodotto documento n. 3; dall’altro lato ha ritenuto provata la consegna, ma non la restituzione della merce, con argomenti sottratti alla censura di questa Corte. Secondo le sezioni unite, infatti, il sindacato di legittimità sulla motivazione è oggi ridotto al minimo costituzionale, “con la conseguenza che risulta denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali” (Cass., sez. un., n. 8038/2018).

II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La liquidazione delle spese, effettuata nel dispositivo, segue la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società controricorrente che liquida in Euro 1.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti per il versamento da parte della società ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta/2 sezione civile, il 5 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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