LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGLIO Rosa Maria – Presidente –
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –
Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1374-2019 proposto da:
B.G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ULJANA GAZIDEDE;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, *****, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI *****;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di BARI, depositato il 19/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO VALITUTTI.
RILEVATO
che:
B.G.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, illustrato con memoria, avverso il decreto n. 8308/2018, emesso dal Tribunale di Bari, depositato il 19 novembre 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;
l’intimato Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, art. 737 c.p.c., della Dir. n. 12 del 2013 e della Carta di Nizza, art. 47, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale, pur avendo fissato – in mancanza della videoregistrazione del colloquio dinanzi alla Commissione territoriale – l’udienza di comparizione delle parti, non abbia, poi, fissata altra udienza per l’audizione personale del richiedente.
Ritenuto che:
nel giudizio di impugnazione della decisione della Commissione territoriale innanzi all’autorità giudiziaria, in caso di mancanza della videoregistrazione del colloquio, il giudice debba necessariamente fissare, pena la violazione del contraddittorio, l’udienza per la comparizione delle parti, configurandosi, in difetto, la nullità del decreto con il quale viene deciso il ricorso, senza che sorga tuttavia l’automatica necessità di dare corso all’audizione il cui obbligo, conformemente alla Dir. 2013/32/CE, grava esclusivamente sull’autorità amministrativa incaricata di procedere all’esame del richiedente;
di conseguenza, il giudice può decidere – come ha fatto, nella specie, il Tribunale – in base ai soli elementi contenuti nel fascicolo, ivi compreso il verbale o la trascrizione del colloquio svoltosi dinanzi alla Commissione (Cass., 31/01/2019, n. 2817; Cass., 28/02/2019, n. 5973).
Ritenuto che:
per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, rigettato, senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato;
essendo stata la parte ammessa al gratuito patrocinio non si applichi il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 10 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019