LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TORRICE Amelia – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere –
Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –
Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25524/2014 proposto da:
REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI n. 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e difesa dall’avvocato PAOLO TOSI;
– ricorrente –
contro
L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI n. 103, presso lo studio dell’avvocato LUISA GOBBI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 716/2014 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 08/09/2014 R.G.N. 220/2014.
RILEVATO
che:
1. la Corte d’Appello di Torino ha respinto l’appello proposto dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta avverso la sentenza del Tribunale di Aosta che aveva accolto il ricorso di L.A. e accertato il diritto della ricorrente a percepire, in relazione all’attività di docente svolta all’estero dal 1 settembre 2008 al 15 novembre 2010, l’intero stipendio tabellare, comprensivo della conglobata indennità integrativa speciale, condannando l’ente al pagamento della somma di Euro 12.041,16, oltre agli interessi legali;
2. la Corte territoriale ha fatto proprio il principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 17134/2013 ed ha ritenuto, in sintesi, che con il CCNL 29.11.2007 per il personale del comparto della scuola le parti collettive, pur ribadendo il conglobamento nello stipendio tabellare dell’i.i.s., non avevano richiamato la regola dettata con la nota a verbale posta in calce all’art. 76 del CCNL 24.7.2003, con la quale era stato previsto che “al personale in servizio all’estero, cui non spetta l’indennità integrativa speciale…verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell’indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001”;
3. il giudice d’appello ha desunto dal mancato richiamo la volontà delle parti contrattuali di non mantenere ferma la disposta trattenuta e, quindi, di considerare a tutti gli effetti la conglobata indennità integrativa speciale parte integrante della retribuzione tabellare;
4. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Regione Autonoma Valle d’Aosta sulla base di due motivi, illustrati da memoria, ai quali L.A. ha replicato con tempestivo controricorso.
CONSIDERATO
che:
1. con il primo motivo la ricorrente denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 3 “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 76 c.c.n.l. 24/7/2003, dell’art. 2 c.c.n.l. 7/12/2005 e dell’art. 78 c.c.n.l. 29/11/2007 nonchè dell’art. 1362 c.c.” e sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale, nel limitare al solo conglobamento dell’indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare la portata del richiamo effettuato dai CCNL 2005 e 2007 al CCNL 2003, ha fornito una lettura del tutto parziale delle disposizioni contrattuali e non ha considerato che la nota a verbale posta in calce all’art. 76, non contiene una previsione autonoma e distinta, ma si limita a rendere esplicita una conseguenza comunque desumibile dell’art. 76, comma 3, con il quale era stato previsto che il conglobamento non avrebbe prodotto effetti diretti o indiretti sul trattamento economico fruito dal personale in servizio all’estero;
1.1. ad avviso della ricorrente le parti sociali non avevano alcun onere di richiamare in modo espresso la nota a verbale, perchè il rinvio alla struttura retributiva di cui all’art. 76 CCNL 2003 comportava la perdurante vigenza della clausola di invarianza di cui al comma 3, della quale la nota stessa costituiva una mera precisazione;
2. la seconda censura, formulata sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, addebita alla sentenza impugnata la “violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 324 del 1959, art. 1 e del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658” per non avere considerato che il legislatore, nell’istituire l’indennità integrativa speciale, ha espressamente previsto che la stessa “non è dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe”, in ragione dell’intrinseca incompatibilità fra i due emolumenti, che la giurisprudenza amministrativa ha ribadito anche nell’ipotesi di conglobamento dell’indennità nella retribuzione tabellare, perchè l’assegno di sede è determinato in relazione ad indici equivalenti a quello del costo della vita posto a base dell’aggiornamento dell’i.i.s.;
3. i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in ragione della loro connessione logico-giuridica, sono infondati, perchè la decisione impugnata è conforme al principio di diritto già espresso da questa Corte con la sentenza n. 17134/2013, alla cui motivazione, condivisa dal Collegio, si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c.;
4. è opportuno premettere che del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 2 e 45, nel testo antecedente alle modifiche disposte dal D.Lgs. n. 150 del 2009, non applicabile alla fattispecie ratione temporis, riservano alla contrattazione collettiva la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti ed attribuiscono alla stessa il potere di derogare a previgenti disposizioni di legge, salve inderogabilità espresse (cfr. fra le tante Cass. n. 10064/2016);
5. l’indennità integrativa speciale è stata istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta ad adeguamento periodico con decreto ministeriale, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall’ISTAT, adeguamento inizialmente previsto con cadenza annuale e poi divenuto, in successione, semestrale (I. 21 luglio 1975 n. 364), trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334) e nuovamente semestrale (D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13);
5.1. a partire dal 1 maggio 1992 il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso ed è stata congelata la misura dell’indennità fino a quel momento maturata, nell’importo risultante all’esito del parziale conglobamento nel trattamento stipendiale dei pubblici dipendenti, disposto per legge (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413);
5.2. per effetto dei richiamati interventi normativi l’indennità ha perduto nel tempo l’originaria natura, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima in aggiunta alla tredicesima mensilità (dall’anno 1976, in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364, art. 3);
5.3. in conformità all’indicata evoluzione dell’istituto, mentre il CCNL comparto scuola del 4 agosto 1995, all’art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l’indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell’indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel CCNL del 26 maggio 1998), il CCNL del 24 luglio 2003 (normativo 2002 – 2005, economico 2002 – 2003), all’art. 75, ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l’indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo CCNL del 29 novembre 2007 – art. 77 -, tenuta ferma dal successivo CCNL del 23 gennaio 2009);
5.4. l’importo di tale indennità concorre quindi, sulla base della previsione pattizia del 2003, a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960) che l’istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all’estero fornito dell’assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all’esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell’indennità integrativa speciale come all’epoca configurabile;
5.5. in altri termini originariamente l’indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede, attribuiti sull’assegno base per il trattamento economico del personale all’estero, in quanto finalizzata all’adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, e ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all’estero, perchè diversamente vi sarebbe stata una duplicazione di emolumenti aventi la medesima finalità;
5.6. successivamente, con la trasformazione della natura dell’indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta emolumento retributivo (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero, Cass. nn. 27219 e 27220 del 2017 e Cass. n. 23058/2014), sicchè non si ravvisano ragioni che possano indurre a rimeditare l’interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio, già resa da questa Corte con la richiamata sentenza n. 17134/2013, secondo cui “la clausola contrattuale di cui alla nota a verbale dell’art. 76 del CCNL comparto scuola del 24 luglio 2003 va interpretata nel senso che la ritenuta relativa all’indennità integrativa speciale sullo stipendio, ivi stabilita, per il personale in servizio all’estero deve ritenersi non applicabile con riferimento al successivo CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007 non essendo in tale contratto reiterata la relativa previsione”;
6. l’orientamento espresso, al quale il Collegio intende dare continuità, resiste ai rilievi critici di parte ricorrente, che muovono da un presupposto erroneo, perchè svalutano gli effetti del conglobamento e pretendono di continuare a valorizzare, nonostante la diversa volontà manifestata dalle parti collettive, l’originaria natura dell’indennità, ormai priva di significatività una volta mutato il titolo di corresponsione dell’importo, divenuto parte integrante del trattamento retributivo;
7. il richiamo alle disposizioni di legge con le quali, in occasione di precedenti conglobamenti, il legislatore ha espressamente escluso che gli stessi potessero produrre effetti sul complessivo trattamento economico spettante ai dipendenti in servizio presso sedi estere, non è utile alla parte ricorrente, sia perchè si invocano norme inapplicabili alla fattispecie, sia perchè le stesse, indirettamente, confermano il principio, sul quale fa leva l’orientamento qui ribadito, secondo cui una volta divenuta l’indennità parte integrante del trattamento retributivo non vi è più spazio per l’applicazione di quelle norme che presupponevano, invece, una diversa natura dell’emolumento, con la conseguenza che solo una espressa manifestazione di volontà del legislatore o delle parti collettive può impedire che il conglobamento produca anche effetti sul complessivo trattamento retributivo e sulla quantificazione di quegli emolumenti che assumono a base di calcolo lo stipendio tabellare;
8. a tal fine non è sufficiente il richiamo contenuto nell’art. 78 del CCNL 29.11.2007 all’art. 2, comma 2, del CCNL 7.12.2005 che a sua volta rinvia agli “stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto per il predetto comparto il 24 luglio 2003”, perchè attraverso il duplice rinvio viene confermato solo il conglobamento, ossia la ricomprensione nello stipendio tabellare delle somme originariamente corrisposte a titolo di indennità integrativa speciale, e quindi dal previsto aggiornamento delle tabelle retributive, nelle quali erano inseriti gli importi conglobati, non si può desumere la perdurante vigenza della disciplina dettata dall’art. 76 del CCNL 2003 quanto agli effetti della nuova struttura della retribuzione;
9. in via conclusiva il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna della Regione ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;
10. sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 4.500,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese generali del 15% e accessori di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019
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