Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28776 del 07/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffae – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chia – Consigliere –

Dott. IANNELLO Emil – Consigliere –

Dott. GIANNITI Pasqua – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabrie – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3871-2018 proposto da:

E. P. & C. SNC, in persona dell’Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

UNIPOL SAI ASSICURAZIONI SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL CORSO 504, presso lo studio dell’avvocato NICOLA IELPO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO IELPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7291/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 17/ 11/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA GRAZIOSI.

La Corte.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che: con atto di citazione notificato il 23 marzo 2005 Milano Assicurazioni S.p.A. conveniva davanti al Tribunale di Roma E. P. C. s.n.c. adducendo di avere assicurato Compagnia Generale Abbigliamento S.r.l. e di averla poi indennizzata per le conseguenze di un incendio in locali che questa deteneva, incendio propagatosi da locali di proprietà della convenuta e condotti in locazione da Studio Esse Arredamenti Contemporanei S.r.l.; agiva quindi per rivalsa, chiedendo tra l’altro che la convenuta fosse dichiarata responsabile ex art. 2051 c.c., dell’incendio e che fosse condannata conseguentemente;

rilevato che la convenuta si costituiva resistendo;

rilevato che con sentenza n. 2872/2009 il Tribunale dichiarava E. P. C. s.n.c. esclusiva responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c., e la condannava a corrispondere a controparte la somma di Euro 390.120,30 oltre interessi;

rilevato che E. P. C. s.n.c. proponeva appello principale e la compagnia assicuratrice, divenuta UnipolSai Assicurazioni S.p.A., proponeva appello incidentale;

rilevato che la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 17 novembre 2017, rigettava l’appello principale e dichiarava assorbito quello incidentale;

rilevato che E. P. C. s.n.c. ha proposto ricorso, da cui si è difesa con controricorso UnipolSai Assicurazioni S.p.A.;

rilevato che la ricorrente ha tempestivamente depositato rinuncia al ricorso, onde il giudizio si è estinto ai sensi dell’art. 390 c.p.c.;

rilevato che, non essendovi accettazione della controricorrente alla rinuncia che le è stata ritualmente notificata -, in applicazione dell’art. 391 c.p.c., la ricorrente va condannata a rifonderle le spese, liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di cassazione per rinuncia della ricorrente, condannando la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4000, oltre a Euro 200 per gli esborsi e al 15% per spese generali, nonchè agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 23 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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