Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28795 del 07/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14178-2017 proposto da:

R.A.M.E.I. RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI DI MARCHE ESTERE E ITALIANE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61, presso lo studio dell’avvocato GUIDO ROSSI GIRONDA, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO ***** SPA IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

avverso il decreto n. 321/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 12/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2019 dal Presidente Relatore Dott. DI VIRGILIO ROSA MARIA.

La Corte:

RILEVATO

che:

Con decreto depositato il 12/5/2017, il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo del Fallimento ***** spa in liquidazione, proposta da RAMEI, Riparazione di autoveicoli di marche estere ed italiane srl, per l’ammissione del credito di complessivi Euro 24.244,50, al netto del debito verso la *****, fondato su interventi di riparazione di autoveicoli eseguiti sulla base di due contratti stipulati il 15/2/2005.

Secondo il Tribunale, l’opponente non aveva svolto specifici motivi di censura, secondo il disposto ex art. 342 c.p.c., avverso il provvedimento del GD, limitandosi a riproporre il contenuto della domanda d’insinuazione.

Ricorre la RAMEI, con unico motivo.

Il Fallimento non ha svolto difese.

CONSIDERATO

che:

Il ricorso, col quale la ricorrente denuncia la violazione della L. Fall., artt. 98 e 99 e dell’art. 342 c.p.c., deve ritenersi fondato.

Il Tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione allo stato passivo, rilevando che l’opponente si era limitato a riproporre le ragioni poste a base della domanda di insinuazione, ritenendo equiparabile il giudizio di opposizione allo stato passivo al giudizio d’appello, tanto da invocare l’art. 342 c.p.c., e da richiedere la necessaria esposizione delle doglianze specifiche nei confronti del provvedimento del G.D.

Tale equiparazione deve ritenersi errata; ed infatti, è costantemente affermato da questa Corte che il giudizio di opposizione allo stato passivo, pur avendo natura impugnatoria, non è equiparabile al giudizio d’appello, nè sono allo stesso applicabili le regole generali in materia di impugnazione, dettate dagli artt. 323 c.p.c. e ss., essendo disciplinato specificamente dalla normativa fallimentare (così, tra le tante, le pronunce 24972/2013, 9617/2016, 11392/2016).

Ne consegue che del tutto erroneamente è stato ritenuto applicabile al ricorso in opposizione lo stretto principio devolutivo di cui all’art. 342 c.p.c., ritenendo lo stesso soggetto ai rigorosi limiti del giudizio d’appello e non già alla specifica normativa ed agli specifici contenuti di cui alla L. Fall., art. 99. Conseguentemente, va cassata la pronuncia impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, perchè proceda all’esame dell’opposizione di cui si tratta; al tribunale si rinvia anche la statuizione sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2019

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