LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23483-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. *****, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
N.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROBERTO RECHICHI;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 485/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 10/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa ANTONELLA DELL’ORFANO.
RILEVATO
Che:
l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto, indicata in epigrafe, che aveva parzialmente accolto l’appello di N.A. contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Venezia n. 464/2015, con cui era stato respinto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF IRES 2006-2008;
il contribuente resiste con controricorso.
CONSIDERATO
che:
1.1. l’Agenzia lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione di norme di diritto (L. n. 241 del 1990, art. 21 septies, Reg. dell’Amministrazione, art. 24, comma 2 e D.P.R. n. 600 del 1973. art. 42) per avere la CTR, con riguardo all’avviso di accertamento per l’annualità 2006, erroneamente ritenuto che l’atto impositivo fosse illegittimo per “difetto di firma in capo al funzionario che lo ha a suo tempo sottoscritto, derivante dalla nullità della delega”, priva di motivazione, della durata temporale e dell’indicazione nominativa del delegato;
1.2. la doglianza è fondata;
1.3. questo Collegio intende dare continuità all’orientamento, recentemente confermato dalla Suprema Corte in fattispecie analoghe (cfr. Cass. nn. 11013/2019, 8814/2019), secondo cui non è richiesta alcuna indicazione nominativa della delega, nè della sua temporaneità, apparendo conforme alle esigenze di buon andamento e della legalità della pubblica amministrazione ritenere che, nell’ambito dell’organizzazione interna dell’ufficio, l’attuazione della c.d. delega di firma possa avvenire, come nella specie, attraverso l’emanazione di ordini di servizio che abbiano valore di delega (cfr. Cass. n. 13512/2011) – cfr. disposizione di servizio prodotta in primo grado e ritualmente trascritta in ricorso – e che individuino il soggetto delegato attraverso l’indicazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato, la quale parimenti consente la successiva verifica della corrispondenza fra il sottoscrittore e il destinatario della delega stessa;
1.4. è opportuno inoltre evidenziare, quanto alla motivazione della delega di firma, che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 1, è riferibile a una delega per la sottoscrizione, e non può dunque applicarsi ad una figura, quale la delega di firma, la disciplina dettata per la delega di funzioni, dovendo, sotto tale profilo, osservarsi che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 17, comma 1 bis, si riferisce espressamente ed inequivocabilmente alla “delega di funzioni”, laddove prescrive che i dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze ad essi riservate, a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell’ambito degli uffici ad essi affidate (cfr. Cass. n. 8814/2019 cit.);
2. l’accoglimento del ricorso, per le indicate ragioni, comporta la cassazione dell’impugnata decisione, con rinvio alla C.T.R. del Veneto, che, in diversa composizione, applicherà il principio sopra enunciato ed esaminerà le questioni rimaste assorbite, provvedendo, altresì, in merito alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, alla C.T.R. del Veneto, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 10 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019