LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 29602-2018 proposto da:
D.K., elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE ANGELICO 38, presso lo studio dell’avvocato MAIORANA ROBERTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALI, DI ROMA *****;
– intimato –
avverso la sentenza n. 2118/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
Che:
Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, D.K., nato in Guinea, chiedeva al Tribunale di Roma che gli venisse riconosciuta una delle diverse misure di protezione internazionale, erroneamente denegate dalla Commissione territoriale. Il giudice adito rigettava la domanda.
L’impugnazione proposta dinanzi alla Corte di appello di Roma veniva rigettata.
La Corte territoriale, confermata la valutazione di non credibilità del richiedente, affermava che l’appellante non aveva sottoposto a specifiche censure le argomentazioni svolte dal Tribunale in ordine ai progressi verificatisi nella situazione socio/politica in Guinea dopo le elezioni del 2015 ed in ordine all’assenza di peculiari situazioni personali di vulnerabilità.
Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione con cinque mezzi; il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO
Che:
1. Con il primo motivo il ricorrente si duole che la Corte territoriale abbia ritenuto inammissibile l’impugnazione per difetto di specificità dei motivi in violazione dell’art. 344 c.p.c.; si duole altresì dell’omesso esame delle condizioni socio/politiche del Paese di provenienza.
Il motivo è inammissibile.
La Corte di appello, dopo avere confermato la non credibilità del narrato concernente le ragioni della fuga dalla Guinea e la compatibilità degli esiti cicatriziali con il periodo di permanenza in Libia, Paese di transito, ha ritenuto inammissibili i motivi di appello concernenti la richiesta di protezione sussidiaria e di protezione umanitaria.
A fronte di tale statuizione il motivo di doglianza – che, pur formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deduce un error in procedendo ai sensi del n. 4 -, in cassazione avrebbe dovuto illustrare con la dovuta specificità quanto dedotto in secondo grado, in modo da consentire al giudice di legittimità di apprezzare la portata della censura, ma ciò non è avvenuto risultando il motivo astratto e generico.
Come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, infatti, “La Corte di cassazione, allorquando sia denunciato un “error in procedendo”, è anche giudice del fatto ed ha il potere di esaminare direttamente gli atti di causa; tuttavia, non essendo il predetto vizio rilevabile “ex officio”, è necessario che la parte ricorrente indichi gli elementi individuanti e caratterizzanti il “fatto processuale” di cui richiede il riesame e, quindi, che il corrispondente motivo sia ammissibile e contenga, per il principio di autosufficienza del ricorso, tutte le precisazioni e i riferimenti necessari ad individuare la dedotta violazione processuale.” (Cass. n. 2771 del 02/02/2017; Cass. n. 1170 del 23/01/2004) e ciò, nel caso di specie, non è avvenuto.
2. Con il secondo motivo il ricorrente si duole dell’omesso esame delle fonti informative in merito alle condizioni di pericolosità e la situazione di violenza esistente in Guinea.
Il motivo è inammissibile perchè non coglie la ratio decidendi, fondata sulla mancata di specificità dei motivi di appello in relazione ai presupposti della protezione internazionale richiesta.
3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell’errato esame delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione della propria personale condizione.
Il motivo è inammissibile perchè la censura avverso la valutazione del narrato è totalmente sganciata dalle dichiarazioni rese, che non illustra in alcun modo; quanto agli altri presupposti per il riconoscimento della protezione richiesta va confermato quanto già affermato al punto 2.
4. Con il quarto motivo si lamenta la mancata concessione della protezione sussidiaria e la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 7 e 14 e l’omessa valutazione delle fonti informative.
Il motivo è assorbito dalla declaratoria di inammissibilità del primo motivo.
5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese di giudizio per assenza di attività difensive della controparte.
Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
PQM
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019