LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –
Dott. MELONI Marina – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere –
Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 32423-2018 proposto da:
A.J. alias D.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA, 32, presso lo studio dell’avvocato GREGORACE ANTONIO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO COMMSSIONE TERRITORIALE, PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, SEZIONE PERUGIA;
– intimato –
avverso la sentenza n. 290/2018 della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TRICOMI LAURA.
RITENUTO
Che:
Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35, A.J. alias DIESSEONGO DRAMANE, nato in Burkina Faso, chiedeva al Tribunale di Perugia che gli venisse riconosciuta una delle diverse misure di protezione internazionale, erroneamente denegate dalla Commissione territoriale. Il giudice adito dichiarava inammissibile la domanda.
La Corte di appello di Perugia, con la sentenza epigrafata, ritenuta ammissibile la domanda, ha respinto l’appello ritenendo non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale nelle diverse forme richieste.
Il richiedente propone ricorso con quattro mezzi. Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.
CONSIDERATO
Che:
1. Il ricorso è sviluppato nei seguenti motivi: I) Vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio in relazione alla mancata audizione del ricorrente, proposto anche sotto il profilo dell’omessa pronuncia in merito alla richiesta istruttoria; II) Omesso esame delle dichiarazioni rese dal ricorrente alla Commissione territoriale e delle allegazioni portate in giudizio per la valutazione delle condizioni del Paese di origine del ricorrente; III) Mancata concessione della protezione sussidiaria cui il ricorrente aveva diritto in ragione delle condizioni socio/politiche del Paese di provenienza ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 , sostenendo che il Paese è instabile e vi è una sistematica violazione dei diritti umani; IV) Mancata concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.
2. Il primo motivo è inammissibile perchè proposto con riferimento al presunto omesso esame di una istanza istruttoria.
3. Il secondo motivo ed il terzo motivo possono essere trattati congiuntamente perchè strettamente connessi e vanno respinti perchè inammissibili.
I motivi risultano privi di specificità in relazione al decisum della sentenza impugnata (Cass. n. 5001 del 02/03/2018; Cass. n. 24298 del 29/11/2016). Si deve rilevare infatti che la Corte di appello ha esaminato il racconto del richiedente (fol. 3 della sent. imp.) ed ha ripercorso le ragioni del suo allontanamento prima dal Burkina Faso, ove era nato, e poi dal Mali, dove si era trasferito, del ritorno in Burkina Faso e delle successive vicende che lo avevano portato ad allontanarsi da entrambi i Paese, illustrando in modo articolato le ragioni della ravvisata scarsa credibilità, senza che tale motivazione sia stata espressamente contestata dal ricorrente o siano stati indicati i fatti di cui sia stato omesso l’esame. Nè assume rilievo la circostanza, genericamente dedotta, che in altri casi sia stata riconosciuta la protezione a richiedenti provenienti dal Mali, trattandosi di vicende autonome, oggetto di valutazione individualizzata.
La Corte di appello ha proceduto anche ad una approfondita analisi delle fonti internazionali in merito alla situazione politico/sociale sia del Burkina Faso che del Mali e la censura, anche quella per violazione di legge, appare diretta a un improprio riesame di incensurabili apprezzamenti di fatto operati dai giudici di merito (Cass. n. 27503 del 30/10/2018), i quali hanno escluso la sussistenza in concreto dei presupposti di legge del danno grave, ai fini della protezione sussidiaria, ed i presupposti per le altre forme di protezione.
4. Quanto alla richiesta di protezione umanitaria, in disparte dagli effetti del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 10 dicembre 2018, n. 132, art. 1, comma 1, risulta dirimente il difetto di qualsivoglia allegazione individualizzante in punto di vulnerabilità, senza che la insussistenza dei presupposti accertata dalla Corte di appello trovi una adeguata e puntuale replica nell’illustrazione del motivo di ricorso. Inoltre la Corte di appello ha escluso che la documentazione prodotta dal ricorrente circa la partecipazione a lezioni di lingua italiana ed a iniziative di socializzazione nel territorio di Spello fosse tale da indicare una situazione di integrazione e radicamento sociale, stante anche la sua breve permanenza in Italia; tuttavia il ricorrente non si confronta affatto con tale statuizione, che sostanzialmente ignora.
Resta da aggiungere che la riscontrata non individualizzazione dei motivi umanitari e di ragioni di vulnerabilità diverse da quelle poste a base della richiesta di altre forme di protezione non può esser surrogata dalla situazione generale del Paese, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.
Questa Corte, peraltro, ha già avuto modo di osservare che la domanda diretta a ottenere il riconoscimento della protezione umanitaria non si sottrae, di per sè, all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio (cfr., tra le altre, Cass., 31 gennaio 2019, n. 3016; Cass., 18 aprile 2019, n. 10933).
5. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Non si provvede sulle spese in assenza di attività difensiva della controparte.
Sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Dà atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115d, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, il 13 settembre 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019