Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.28885 del 08/11/2019

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33005-2018 proposto da:

O.E., eledivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SASSI PAOLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DFLLINTERNO COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI SALERNO SEZIONE DI CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di CAMPOBASSO, depositato il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. VALITUTTI ANTONIO.

RILEVATO

Che:

O.E. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, avverso il decreto n. 2136/2018, emesso dal Tribunale di Campobasso, depositato il 26 settembre 2018, con il quale è stata rigettata la domanda di protezione internazionale proposta dallo straniero;

il Ministero dell’Interno non ha svolto attività difensiva.

CONSIDERATO

Che:

con i primi due motivi di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8,9,14 e 27, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente lamenta che il Tribunale abbia ritenuto di denegare al medesimo sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, sia il permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, sebbene sussistessero tutti i presupposti di legge per la concessione di tali misure, e senza, peraltro, effettuare alcun approfondimento istruttorio d’ufficio;

Ritenuto che:

la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisca un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito e – censurabile solo nei limiti di cui al novellato art. 360 c.p.c., n. 5, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c) (Cass. 05/02/2019, n. 3340), escludendosi, in mancanza, la necessità e la possibilità stessa per il giudice di merito – laddove non vengano dedotti fatti attendibili e concreti, idonei a consentire un approfondimento ufficioso – di operare ulteriori accertamenti;

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale ha ampiamente ed adeguatamente motivato in ordine alle ragioni per le quali la narrazione dell’istante, circa il motivo che lo avrebbe indotto ad abbandonare il Paese di origine – ossia il rischio, fondato “esclusivamente su di una sua intima convinzione personale, non rinvenendosi elementi oggettivi e concreti a supporto di tale infondato timore, di minacce alla sua incolumità “subite dallo zio per questione di carattere terriero” -, non è credibile, in quanto dei tutto generica e contraddittoria, nonchè inerente a vicende puramente private che. ben avrebbero potuto esser risolte mediante il ricorso alle autorità de suo Paese;

il racconto cni fatti è stato, pertanto, ritenuto dal Tribunale “vago, stereotipato e non attendibile”, nonchè “privo di adeguati riferimenti temporali e di una concatenazione logica e plausibile degli accadimenti narrati”, e la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile peraltro generica -, richiesta di esame del merito della vicenda;

tale rilievo, operato dai giudice di merito, esclude in radice la possibilità di concessione all’immigrato, dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b);

Ritenuto che:

per quanto concerne la protezione sussidiaria prevista dal D.Lgs. n. 251 edel 2007, art. 14, lett. c), l’attenuazione del principio dispositivo derivante dalla “cooperazione istruttoria”, cui il giudice del merito è tenuto, non riguarda il versante dell’allegazione, che anzi deve essere adeguatamente circostanziata, bensì quello della prova, con la conseguenza che l’osservanza degli oneri di allegazione si ripercuote sulla verifica della fondatezza della domanda;

di conseguenza, in relazione alla fattispecie di cui all’art. 14, lett. c) del D.Lgs. n. 251 de 2007 debba essere allegata quantomeno l’esistenza di un conflitto armato o di una situazione di violenza indiscriminata così come dalla norma (Cass., 31/01/2019, n. 3016);

Rilevato che:

nel caso concreto, il Tribunale ha accertato che il richiedente, nella narrazione del fatti che. o hanno indotto ad abbandonare il luogo di origine, ha allegato genericamente la sussistenza di una situazione di violenza generalizzata del Paese e, ciò nondimeno, il giudice di merito ha accertato, con riferimento a fonti internazionali citate nella motivazione del decreto (LINFICR), che la zona della Nigeria di provenienza dell’immigrato immune da situazione di violenza indiscriminata;

la censura si traduce, per contro, in una sostanziale, inammissibile, rivisitazione dei merito (Cass.; 04/04/2017, n. 8758);

Rilevato che:

del pari, per guanto attiene alla protezione umanitaria, laddove applicabile al caso concreto. il Tribunale ha accertato che nella narrazione dei fatti operata dallo straniero non sono rinvenibili situazioni di particolare vulnerabilità, e la doglianza si traduce in un tentativo di sovvertire peraltro mediante allegazioni del tutto generiche ed astratte tale valutazione, con l’allegazione di circostanze di merito in questa sede;

Considerato che:

con il terzo motivo di ricorso – denunciando la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 74, comma 2, e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, , in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 — il ricorrente si duole del fatto che il Tribunale abbia erroneamente revocato l’ammissione del medesimo al patrocinio a spese dello Stato;

Ritenuto che la revoca dell’ammissione ai patrocinio a spese dello Stato adottata come nella specie– con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, non comporti mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 della D.P.R., dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dal citato D.P.R., art. 113 (Cass., 06/12/2017, n. 2922.8; Cass.,, 08/02/2018, n. 3028; Cass., 11/11/2018, 3202);

Ritenuto che:

per tutte le ragioni esposte, il ricorso debba essere, pertanto, dichiarato inammissibile; senza alcuna statuizione sulle spese, attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 novembre 2019

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